Commission Regulation (EC) No 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of research and development agreements (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2001
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number32000R2659
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2659/oj
Published date05 December 2000
Date29 November 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 304, 05 December 2000
EUR-Lex - 32000R2659 - IT 32000R2659

Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 05/12/2000 pag. 0007 - 0012


Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione

del 29 novembre 2000

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento(2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato CE a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti o processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.

(2) L'articolo 163, paragrafo 2, del trattato CE fa obbligo alla Comunità di incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e di sostenere i loro sforzi di cooperazione. A norma della decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)(3) e del regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE(4), le azioni indirette di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) finanziate nell'ambito del quinto programma quadro della Comunità devono essere condotte in cooperazione.

(3) Gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto fatto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Tale divieto può tuttavia applicarsi a detti accordi in taluni casi specifici ed, in particolare, quando i partecipanti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo nello stesso settore, rinunciando in tal modo alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti di altre parti. Di conseguenza è opportuno includere tali ipotesi nel campo di applicazione del presente regolamento.

(4) In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CEE) n. 418/85, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97(6). Il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 418/85 termina il 31 dicembre 2000.

(5) Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

(7) È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati entro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante.

(8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

(10) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei risultati contribuisce, in genere, a promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione del know-how fra le parti, evitando inutili duplicazioni nei lavori di ricerca e sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo scambio di know-how complementare e permettendo di razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzo dei processi scaturiti dalla ricerca e sviluppo.

(11) Lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese in comune. Questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità. La fabbricazione vera e propria, l'utilizzazione di diritti di proprietà immateriale che contribuiscano in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT