2004/211/EC: Commission Decision of 6 January 2004 establishing the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species, and amending Decisions 93/195/EEC and 94/63/EC (notified under document number C(2003) 5242) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 May 2004,06 January 2004
End of Effective Date30 September 2018
Celex Number32004D0211
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/211/oj
Published date11 March 2004
Date06 January 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 73, 11 March 2004
EUR-Lex - 32004D0211 - IT

2004/211/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [notificata con il numero C(2003) 5242] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 11/03/2004 pag. 0001 - 0010


Decisione della Commissione

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), in particolare l'articolo 12 e l'articolo 19, punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio stabilisce che sono consentite esclusivamente le importazioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco da inserire nell'elenco di paesi terzi redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi(3).

(2) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di equidi nonché di carni fresche e di prodotti a base di carne(4), è stata modificata nella sostanza, in particolare con l'esclusione degli equidi dal suo campo di applicazione. Tuttavia, alcune decisioni della Commissione adottate sulla base della direttiva 90/426/CEE e riguardanti le condizioni sanitarie per le importazioni di equidi istituiscono elenchi dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le esportazioni di tali animali verso la Comunità, fondati sulla decisione 79/542/CEE.

(3) È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della direttiva 72/462/CEE, in particolare le disposizioni dell'articolo 3 relative all'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare animali vivi. A tal fine la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio(5) che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e recante modifica delle direttive 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE e 97/78/CE. In tale contesto, l'articolo 12 della direttiva 90/426/CEE verrà modificato affinché stabilisca i principi di elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di equidi.

(4) La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati(6) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ammissione temporanea degli animali in questione e ha stabilito le categorie sanitarie dei paesi terzi.

(5) La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea(7) contiene all'allegato I l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione degli animali in questione.

(6) La decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da...

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