Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

Coming into Force16 August 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0766
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/766/oj
Published date13 August 2008
Date09 July 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 218, 13 August 2008
L_2008218IT.01004801.xml
13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/48

REGOLAMENTO (CE) N. 766/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 135 e 280,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (3) ha migliorato il precedente dispositivo giuridico, in particolare consentendo di memorizzare informazioni nella base di dati comunitaria Sistema d’informazione doganale (SID).
(2) Tuttavia, l’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 515/97 mostra che l’impiego del SID soltanto a fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici non consente di conseguire integralmente l’obiettivo del sistema, che consiste nell’aiutare a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola.
(3) I cambiamenti derivanti dall’allargamento dell’Unione europea a 27 Stati membri comportano la necessità di riesaminare la cooperazione doganale comunitaria in un ambito ampliato e con un dispositivo rinnovato.
(4) La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (4), e la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (5), stabilita dal Consiglio mediante atto del 26 luglio 1995 (6), hanno modificato il quadro generale nel quale si esercitava la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di prevenzione, ricerca e perseguimento delle infrazioni ai sensi della normativa comunitaria.
(5) Il risultato di un’analisi strategica dovrebbe aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi stabiliti.
(6) Il risultato di un’analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano o sembrano non rispettare la legislazione doganale o agricola dovrebbe aiutare le autorità doganali e la Commissione a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.
(7) Nell’attuale dispositivo di cui al regolamento (CE) n. 515/97, i dati personali immessi da uno Stato membro possono essere copiati dal SID in altri sistemi di trattamento di dati soltanto previa autorizzazione del partner del SID che ha immesso i dati nel sistema e con riserva delle condizioni imposte da tale partner a norma dell’articolo 30, paragrafo 1. La modifica del regolamento ha lo scopo di derogare a tale principio dell’autorizzazione preliminare solo quando i dati devono essere trattati dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione responsabili per la gestione del rischio, nell’intento di orientare i controlli delle merci.
(8) È indispensabile completare l’attuale dispositivo con un contesto giuridico che istituisca un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali delle indagini già effettuate o in corso. L’istituzione di tale archivio s’inquadra nell’attuazione dell’iniziativa adottata nell’ambito della cooperazione doganale intergovernativa, la quale ha portato all’adozione dell’atto del Consiglio, dell’8 maggio 2003, che stabilisce il protocollo recante modifica, per quanto attiene all’istituzione di un archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali, della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (7).
(9) Al fine di rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione, e fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, è necessario assicurare che determinati dati possano essere scambiati per conseguire gli obiettivi di tale regolamento.
(10) È inoltre necessario assicurare una maggiore complementarità con le azioni effettuate al livello della cooperazione doganale intergovernativa e della cooperazione con gli altri organi e agenzie dell’Unione europea e altre organizzazioni internazionali e regionali. Una simile azione s’inquadra nell’attuazione della risoluzione del Consiglio, del 2 ottobre 2003, su una strategia per la cooperazione doganale (8), e della decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che estende il mandato dell’Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell’allegato della convenzione Europol (9).
(11) Al fine di promuovere la coerenza tra le azioni adottate dalla Commissione, dagli altri organi e agenzie dell’Unione europea nonché da altre organizzazioni internazionali e regionali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a fornire formazione e ogni forma di assistenza diversa da quella finanziaria ai funzionari di collegamento di paesi terzi e di organizzazioni e agenzie europee e internazionali, incluso lo scambio delle migliori prassi con detti organismi, e, ad esempio, con l’Europol e l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex).
(12) Nel contesto del regolamento (CE) n. 515/97 si dovrebbero prevedere le condizioni necessarie per effettuare operazioni doganali congiunte in ambito comunitario. Il comitato previsto all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 dovrebbe essere autorizzato a definire il mandato delle operazioni doganali congiunte comunitarie.
(13) All’interno della Commissione si deve costituire un’infrastruttura permanente che consenta di coordinare operazioni doganali congiunte per tutto l’anno civile e di accogliere, per il tempo necessario per compiere una o più operazioni individuali, rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, funzionari di collegamento di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie europee o internazionali, in particolare dell’Europol e dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell’Interpol.
(14) Per gestire le questioni di controllo relative al SID, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe organizzare una riunione con le autorità nazionali della protezione dei dati almeno una volta all’anno.
(15) Gli Stati membri devono avere la possibilità di riutilizzare tale infrastruttura nell’ambito di operazioni doganali congiunte organizzate nel settore della cooperazione doganale di cui agli articoli 29 e 30 del trattato sull’Unione europea, fatto salvo il ruolo dell’Europol. In tal caso, le operazioni doganali congiunte dovrebbero essere effettuate secondo il mandato definito dal gruppo del Consiglio competente in materia di cooperazione doganale ai sensi del titolo VI del trattato sull’Unione europea.
(16) Inoltre, lo sviluppo di nuovi mercati, la crescente internazionalizzazione degli scambi e il loro rapido incremento in termini di volume, cui si accompagna una maggiore velocità nel trasporto delle merci, esigono che le amministrazioni doganali seguano tale evoluzione, così da non nuocere allo sviluppo dell’economia dell’Europa.
(17) Gli obiettivi finali consistono nel far sì che tutti gli operatori possano fornire in anticipo tutta la documentazione necessaria e nell’informatizzare integralmente i loro collegamenti con le autorità doganali. Nel frattempo, persisterà l’attuale situazione di gradi diversi di sviluppo dei sistemi informatici nazionali ed è necessario migliorare i dispositivi della lotta antifrode, poiché possono ancora verificarsi distorsioni degli scambi.
(18) Ai fini della lotta antifrode, è dunque necessario, oltre alla riforma e all’aggiornamento dei sistemi doganali, ricercare anche le informazioni quanto più possibile a monte. Inoltre, per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare movimenti di merci che formano oggetto di operazioni potenzialmente contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola e i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tal fine, i dati provenienti dai principali prestatori di servizi, pubblici o privati, attivi nella catena di approvvigionamento internazionale dovrebbero essere riuniti in un repertorio centrale europeo.
(19) La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (11), direttive che si applicano pienamente ai servizi della società dell’informazione. Tali direttive istituiscono già un quadro giuridico comunitario nel settore dei dati personali e, di conseguenza, non è necessario trattare tale questione nel presente regolamento per assicurare il buon funzionamento del mercato interno e in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L’attuazione e l’applicazione del
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