Council Regulation (EU) 2017/2454 of 5 December 2017 amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax

Coming into Force18 January 2018,01 January 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R2454
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj
Published date29 December 2017
Date05 December 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 29 December 2017
L_2017348IT.01000101.xml
29.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2454 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce le norme relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).
(2) L'estensione, dal 1o gennaio 2021, di tali regimi speciali alle vendite a distanza di beni e ai servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica comporta la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle norme del presente regolamento relative alla comunicazione di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e gli Stati membri di consumo.
(3) Data l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi speciali per includervi anche le vendite a distanza di beni e tutti i servizi, il numero di operazioni da registrare nella dichiarazione IVA aumenterà considerevolmente. Per far sì che lo Stato membro di identificazione disponga di tempo sufficiente per trattare le dichiarazioni IVA presentate da soggetti passivi nell'ambito del regime speciale, è opportuno che il termine per trasferire le informazioni della dichiarazione IVA e l'importo dell'IVA versata a ogni Stato membro di consumo sia prorogato di dieci giorni.
(4) L'estensione dei regimi speciali alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi presuppone che l'autorità doganale dello Stato membro di importazione possa individuare le importazioni di beni in piccole spedizioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata mediante uno dei regimi speciali. Il numero di identificazione con il quale l'IVA è versata dovrebbe pertanto essere preventivamente comunicato alle autorità doganali in modo da consentire loro di verificarne la validità all'atto dell'importazione dei beni.
(5) I soggetti passivi che si avvalgono di tali regimi speciali possono ricevere richieste di documentazione e essere oggetto di indagini amministrative da parte dello Stato membro di identificazione e di tutti gli Stati membri di consumo in cui i beni o i servizi sono forniti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, per le imprese e per le amministrazioni fiscali, derivanti dalle molteplici richieste di documentazione e dalle indagini amministrative nonché per evitare la duplicazione delle attività, tali richieste e indagini dovrebbero per quanto possibile essere coordinate dallo Stato membro di identificazione.
(6) Per semplificare la raccolta dei dati statistici riguardanti l'applicazione dei regimi speciali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a estrarre le informazioni statistiche e diagnostiche aggregate, come il numero dei diversi tipi di messaggi elettronici scambiati fra gli Stati membri, relative ai regimi speciali, a eccezione dei dati riguardanti i singoli soggetti passivi.
(7) Le informazioni che il soggetto passivo deve presentare e che gli Stati membri devono trasmettersi per l'applicazione dei regimi speciali, nonché le modalità tecniche, compresi i messaggi elettronici comuni, per la presentazione di tali informazioni da parte del soggetto passivo o per la trasmissione di tali informazioni tra Stati membri, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato di cui al presente regolamento.
(8) Tenuto conto del tempo richiesto per predisporre le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento e per consentire agli Stati membri di adeguare i rispettivi sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA, nonché per tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
(9) Il regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.»;
2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE ai fini di ogni regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.»;
3) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies e 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE.»;
4) all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e) i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis) durante ogni mese.»;
5) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
6) l'articolo 31 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.
...

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