Council Directive 83/91/EEC of 7 February 1983 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries and Directive 77/96/EEC on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine
Coming into Force | 15 February 1983 |
End of Effective Date | 31 December 2005 |
Celex Number | 31983L0091 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1983/91/oj |
Published date | 05 March 1983 |
Date | 07 February 1983 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983 |
Direttiva 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0034 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0078
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 1983
che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
( 83/91/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la direttiva 72/462/CEE ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 5 ) , fissa requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ;
considerando che , dopo l ' adozione della direttiva di cui sopra , sono stati compiuti progressi in campo scientifico e tecnologico ; che occorre tener conto dell ' esperienza acquisita nel corso dei controlli effettuati da veterinari della Comunità nei paesi terzi ; che è opportuno adattare la normativa comunitaria per tener conto di tali sviluppi ;
considerando che , sotto certi aspetti , i metodi intesi a garantire la tutela della qualità sanitaria delle carni freschi possono essere considerati conformi alle norme comunitarie ove offrano garanzie sanitarie addizionati o alternative , da valutarsi caso per caso nei singoli stabilimenti ;
considerando che , nel contesto del divieto di importazione di bovini dai paesi terzi colpiti dalla febbre catarrale ovina , è stato riconosciuto che un periodo di dodici mesi di assenza della malattia è più appropriato e fornisce migliori garanzie per gli allevamenti della Comunità ;
considerando che le garanzie da richiedere per i bovini in materia di tubercolosi e brucellosi e per i suini in materia di brucellosi possono essere adattate alle norme comunitarie se accompagnate da garanzie addizionali o alternative ;
considerando che , onde prevenire la trasmissione di alcune malattie contagiose provocate dalla semplice presenza degli animali , occorre che , al loro arrivo nel territorio comunitario , sia gli animali destinati alla Comunità sia quelli in transito vengano immediatamente sottoposti ai controlli di polizia sanitaria ; che occorre definire chiaramente le misure che gli Stati membri devono prendere a seguito di tale controllo ;
considerando che , onde limitare il numero dei documenti , è opportuno , ove possibile , riunire il certificato sanitario e il certificato di polizia sanitaria in un unico foglio ;
considerando che è opportuno aggiornare le specificazioni relative agli allevamenti indenni da tubercolosi e da brucellosi ;
considerando che , al fine di permettere la compilazione dell ' elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali potranno essere importate nella Comunità carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , è necessario includere dette carni nel campo di applicazione della direttiva 72/462/CEE ;
considerando che , in generale , dovrebbero essere richieste le stesse garanzie di base in materia sanitaria e di polizia sanitaria , sia negli scambi intracomunitari , sia negli scambi con i paesi terzi ; che gli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 6 ) , e della direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 7 ) , modificato da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE , dovrebbero quindi applicarsi anche alle importazioni provenienti dai paesi terzi ;
considerando che si deve adottare la procedura in base alla quale si possono adeguare , in funzione dell ' evoluzione tecnologica e dell ' esperienza acquisita , le disposizione tecniche riguardanti in particolare i metodi di esame , i requisiti relativi ai laboratori di analisi e le modalità di bollatura delle carni analizzate , che figurano negli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina ( 8 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ,
considerando che è opportuno correggere talune imperfezioni di ordine terminologico , in particolare per quanto riguarda la concordanza delle varie versioni linguistiche , che potrebbero creare difficoltà nell ' applicazione delle disposizioni in questione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue :
1 ) Gli articoli da 1 a 28 sono sostituiti dai seguenti testi :
« CAPITOLO 1
Disposizioni generali
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi :
- di animali domestici da allevamento , da produzione o da macello delle specie bovina e suina ;
- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici ;
- ai fini dell ' articolo 3 , di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , semprechù si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d ' origine .
2 . La presente direttiva è applicabile :
a ) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità ;
b ) alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale , purchù la quantità trasportata non superi 1 kg per persona , e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all ' elenco stabilito conformemente all ' articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all ' articolo 28 ;
c ) alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati , purchù si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purchù la quantità non superi 1 kg , e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all ' elenco stabilito conformemente all ' articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all ' articolo 28 ;
d ) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali .
Quando queste carni o i rifiuti di cucina sono scaricati , devono essere distrutti . È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni passano direttamente , o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale , da tale mezzo di trasporto a un altro .
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva , le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE , della direttiva 64/433/CEE e della direttiva 72/461/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 9 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE , sono applicabili ove necessario .
Inoltre , si intende per
a ) veterinario ufficiale : il veterinario designato dall ' autorità centrale competenti di uno Stato membro o di un paese terzo ;
b ) paese destinatario : lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un paese terzo ;
c ) paese terzo : il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE e 64/433/CEE ;
d ) importazione : l ' introduzione nel territorio della Comunità di animali o di carni fresche provenienti da paesi terzi ;
e ) azienda : il complesso agricolo , industriale o commerciale ufficialmente controllato , situato nel territorio di un paese terzo , nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento , da produzione o da macello ;
f ) zona indenne da epizoozia : zona in cui , in base a costatazioni ufficiali , gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell ' elenco stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 29 , da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura .
Articolo 3
1 . Il Consiglio stabilisce , su proposta della Commissione , un elenco dei paesi o delle parti di pesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali e di carni fresche delle specie bovina e suina oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche , nonchù delle carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , tenuto conto della situazione sanitaria di tali paesi o parti di paesi . Tale elenco può essere modificato o integrato secondo la procedura di cui all ' articolo 30 .
2 . Per decidere , sia per gli animali delle specie bovina e suina , sia per le carni fresche , se un paese o una parte di paese può figurare sull ' elenco di cui al paragrafo 1 , si tiene...
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