Council Directive 83/91/EEC of 7 February 1983 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries and Directive 77/96/EEC on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine

Coming into Force15 February 1983
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31983L0091
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1983/91/oj
Published date05 March 1983
Date07 February 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983
EUR-Lex - 31983L0091 - IT

Direttiva 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0034 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0078


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1983

che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

( 83/91/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 72/462/CEE ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 5 ) , fissa requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che , dopo l ' adozione della direttiva di cui sopra , sono stati compiuti progressi in campo scientifico e tecnologico ; che occorre tener conto dell ' esperienza acquisita nel corso dei controlli effettuati da veterinari della Comunità nei paesi terzi ; che è opportuno adattare la normativa comunitaria per tener conto di tali sviluppi ;

considerando che , sotto certi aspetti , i metodi intesi a garantire la tutela della qualità sanitaria delle carni freschi possono essere considerati conformi alle norme comunitarie ove offrano garanzie sanitarie addizionati o alternative , da valutarsi caso per caso nei singoli stabilimenti ;

considerando che , nel contesto del divieto di importazione di bovini dai paesi terzi colpiti dalla febbre catarrale ovina , è stato riconosciuto che un periodo di dodici mesi di assenza della malattia è più appropriato e fornisce migliori garanzie per gli allevamenti della Comunità ;

considerando che le garanzie da richiedere per i bovini in materia di tubercolosi e brucellosi e per i suini in materia di brucellosi possono essere adattate alle norme comunitarie se accompagnate da garanzie addizionali o alternative ;

considerando che , onde prevenire la trasmissione di alcune malattie contagiose provocate dalla semplice presenza degli animali , occorre che , al loro arrivo nel territorio comunitario , sia gli animali destinati alla Comunità sia quelli in transito vengano immediatamente sottoposti ai controlli di polizia sanitaria ; che occorre definire chiaramente le misure che gli Stati membri devono prendere a seguito di tale controllo ;

considerando che , onde limitare il numero dei documenti , è opportuno , ove possibile , riunire il certificato sanitario e il certificato di polizia sanitaria in un unico foglio ;

considerando che è opportuno aggiornare le specificazioni relative agli allevamenti indenni da tubercolosi e da brucellosi ;

considerando che , al fine di permettere la compilazione dell ' elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali potranno essere importate nella Comunità carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , è necessario includere dette carni nel campo di applicazione della direttiva 72/462/CEE ;

considerando che , in generale , dovrebbero essere richieste le stesse garanzie di base in materia sanitaria e di polizia sanitaria , sia negli scambi intracomunitari , sia negli scambi con i paesi terzi ; che gli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 6 ) , e della direttiva 64/433/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 7 ) , modificato da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE , dovrebbero quindi applicarsi anche alle importazioni provenienti dai paesi terzi ;

considerando che si deve adottare la procedura in base alla quale si possono adeguare , in funzione dell ' evoluzione tecnologica e dell ' esperienza acquisita , le disposizione tecniche riguardanti in particolare i metodi di esame , i requisiti relativi ai laboratori di analisi e le modalità di bollatura delle carni analizzate , che figurano negli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina ( 8 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ,

considerando che è opportuno correggere talune imperfezioni di ordine terminologico , in particolare per quanto riguarda la concordanza delle varie versioni linguistiche , che potrebbero creare difficoltà nell ' applicazione delle disposizioni in questione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue :

1 ) Gli articoli da 1 a 28 sono sostituiti dai seguenti testi :

« CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi :

- di animali domestici da allevamento , da produzione o da macello delle specie bovina e suina ;

- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina ( compresi i bufali ) , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici ;

- ai fini dell ' articolo 3 , di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , semprechù si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d ' origine .

2 . La presente direttiva è applicabile :

a ) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità ;

b ) alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale , purchù la quantità trasportata non superi 1 kg per persona , e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all ' elenco stabilito conformemente all ' articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all ' articolo 28 ;

c ) alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati , purchù si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purchù la quantità non superi 1 kg , e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all ' elenco stabilito conformemente all ' articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all ' articolo 28 ;

d ) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali .

Quando queste carni o i rifiuti di cucina sono scaricati , devono essere distrutti . È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni passano direttamente , o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale , da tale mezzo di trasporto a un altro .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva , le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE , della direttiva 64/433/CEE e della direttiva 72/461/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 9 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE , sono applicabili ove necessario .

Inoltre , si intende per

a ) veterinario ufficiale : il veterinario designato dall ' autorità centrale competenti di uno Stato membro o di un paese terzo ;

b ) paese destinatario : lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali o carni fresche provenienti da un paese terzo ;

c ) paese terzo : il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE e 64/433/CEE ;

d ) importazione : l ' introduzione nel territorio della Comunità di animali o di carni fresche provenienti da paesi terzi ;

e ) azienda : il complesso agricolo , industriale o commerciale ufficialmente controllato , situato nel territorio di un paese terzo , nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento , da produzione o da macello ;

f ) zona indenne da epizoozia : zona in cui , in base a costatazioni ufficiali , gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell ' elenco stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 29 , da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura .

Articolo 3

1 . Il Consiglio stabilisce , su proposta della Commissione , un elenco dei paesi o delle parti di pesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali e di carni fresche delle specie bovina e suina oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche , nonchù delle carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici , tenuto conto della situazione sanitaria di tali paesi o parti di paesi . Tale elenco può essere modificato o integrato secondo la procedura di cui all ' articolo 30 .

2 . Per decidere , sia per gli animali delle specie bovina e suina , sia per le carni fresche , se un paese o una parte di paese può figurare sull ' elenco di cui al paragrafo 1 , si tiene...

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