Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2114 of 9 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions (Text with EEA relevance. )

Coming into Force01 March 2018,26 December 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R2114
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2114/oj
Published date06 December 2017
Date09 November 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 6 December 2017
L_2017321IT.01000101.xml
6.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 321/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2114 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è via via integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali da ulteriori atti di diritto derivato, nella fattispecie dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3), è opportuno aggiornare anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per riflettere le nuove norme; l'aggiornamento serve anche a precisare ulteriormente le istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, anche per quanto riguarda il modello delle fasce di scadenza, in modo da riflettere nelle segnalazioni i disallineamenti di durata dello stato patrimoniale di un ente.
(2) È necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 anche al fine di correggere riferimenti errati e incongruenze di formattazione individuati nel corso della sua applicazione.
(3) Occorre inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, più precisamente gli obblighi di segnalazione in materia di rischio operativo, rischio di credito ed esposizioni verso emittenti sovrani, in modo da consentire alle autorità competenti di monitorare e valutare efficacemente il profilo di rischio degli enti e di ottenere un quadro dei rischi cui è esposto il settore finanziario.
(4) Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche previste dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2018.
(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) all'articolo 5, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) le informazioni relative alle perdite significative derivanti da eventi di rischio operativo come segue:
a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
b) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno uno dei seguenti criteri segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i) il rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti nello stesso Stato membro è uguale o superiore all'1 %, se i dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni;
ii) il valore totale delle attività dell'ente è superiore a 30 miliardi di EUR;
iii) il valore totale delle attività dell'ente supera sia 5 miliardi di EUR che il 20 % del PIL dello Stato membro in cui è stabilito;
iv) l'ente è uno dei tre principali enti stabiliti in un determinato Stato membro in funzione del valore totale delle sue attività;
v) l'ente è l'impresa madre di filiazioni che sono esse stesse enti creditizi stabiliti in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è autorizzato l'ente impresa madre e qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
il valore delle attività totali consolidate dell'ente è superiore a 5 miliardi di EUR,
oltre il 20 % delle attività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.1 dell'allegato III o IV, a seconda dei casi, o delle passività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.2 di cui all'allegato III o IV, a seconda dei casi, si riferisce ad attività con controparti situate in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzato l'ente impresa madre;
c) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b) segnalano le informazioni di cui ai sottostanti punti i) e ii) conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i) le informazioni specificate per la colonna 080 del modello 17.01 di cui all'allegato I per le seguenti righe:
numero di eventi (nuovi eventi) (riga 910),
importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 920),
numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 930),
adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento (riga 940),
perdita singola massima (riga 950),
somma delle cinque maggiori perdite (riga 960),
importo complessivo dei recuperi diretti (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 970),
importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 980);
ii) le informazioni specificate nel modello 17.02 di cui all'allegato I;
d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;
e) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno una delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
f) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
g) si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»;
2) all'articolo 5, lettera b), è aggiunto il seguente punto 3:
«3) le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani, come segue:
a) gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni». Ai fini della determinazione di tali valori contabili, gli enti applicano le definizioni utilizzate nei modelli da 4.1 a 4.4.1 di cui all'allegato III o nei modelli da 4.1 a 4.4.1 e da 4.6 a 4.10 di cui all'allegato IV, a seconda del caso;
b) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e per i quali il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 010, colonna 010, del modello 33 di cui all'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregate a livello complessivo e per ogni singolo paese cui sono esposti;
c) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) ma non quello di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II,
...

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