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6.12.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 321/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2114 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è via via integrato e modificato nei suoi elementi non essenziali da ulteriori atti di diritto derivato, nella fattispecie dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3), è opportuno aggiornare anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per riflettere le nuove norme; l'aggiornamento serve anche a precisare ulteriormente le istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, anche per quanto riguarda il modello delle fasce di scadenza, in modo da riflettere nelle segnalazioni i disallineamenti di durata dello stato patrimoniale di un ente. |
(3) | Occorre inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, più precisamente gli obblighi di segnalazione in materia di rischio operativo, rischio di credito ed esposizioni verso emittenti sovrani, in modo da consentire alle autorità competenti di monitorare e valutare efficacemente il profilo di rischio degli enti e di ottenere un quadro dei rischi cui è esposto il settore finanziario. |
(4) | Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche previste dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2018. |
(5) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(6) | L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1) | all'articolo 5, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2) | le informazioni relative alle perdite significative derivanti da eventi di rischio operativo come segue:
a) | gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2; |
b) | gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno uno dei seguenti criteri segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i) | il rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti nello stesso Stato membro è uguale o superiore all'1 %, se i dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni; |
ii) | il valore totale delle attività dell'ente è superiore a 30 miliardi di EUR; |
iii) | il valore totale delle attività dell'ente supera sia 5 miliardi di EUR che il 20 % del PIL dello Stato membro in cui è stabilito; |
iv) | l'ente è uno dei tre principali enti stabiliti in un determinato Stato membro in funzione del valore totale delle sue attività; |
v) | l'ente è l'impresa madre di filiazioni che sono esse stesse enti creditizi stabiliti in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è autorizzato l'ente impresa madre e qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
— | il valore delle attività totali consolidate dell'ente è superiore a 5 miliardi di EUR, |
— | oltre il 20 % delle attività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.1 dell'allegato III o IV, a seconda dei casi, o delle passività totali consolidate dell'ente secondo la definizione del modello 1.2 di cui all'allegato III o IV, a seconda dei casi, si riferisce ad attività con controparti situate in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzato l'ente impresa madre; | | |
c) | gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b) segnalano le informazioni di cui ai sottostanti punti i) e ii) conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2:
i) | le informazioni specificate per la colonna 080 del modello 17.01 di cui all'allegato I per le seguenti righe:
— | numero di eventi (nuovi eventi) (riga 910), |
— | importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 920), |
— | numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 930), |
— | adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento (riga 940), |
— | perdita singola massima (riga 950), |
— | somma delle cinque maggiori perdite (riga 960), |
— | importo complessivo dei recuperi diretti (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 970), |
— | importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 980); | |
ii) | le informazioni specificate nel modello 17.02 di cui all'allegato I; | |
d) | gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2; |
e) | gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfano almeno una delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2; |
f) | gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e non soddisfano nessuna delle condizioni di cui alla lettera b), punti da ii) a v), possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2; |
g) | si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.»; | | |
2) | all'articolo 5, lettera b), è aggiunto il seguente punto 3:
«3) | le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani, come segue:
a) | gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni». Ai fini della determinazione di tali valori contabili, gli enti applicano le definizioni utilizzate nei modelli da 4.1 a 4.4.1 di cui all'allegato III o nei modelli da 4.1 a 4.4.1 e da 4.6 a 4.10 di cui all'allegato IV, a seconda del caso; |
b) | gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e per i quali il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 010, colonna 010, del modello 33 di cui all'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregate a livello complessivo e per ogni singolo paese cui sono esposti; |
c) | gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) ma non quello di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, |
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