Commission Regulation (EC) No 1178/2008 of 28 November 2008 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006 and (EC) No 657/2007 as regards adaptations following the revision of statistical classifications NACE and CPA (Text with EEA relevance)

Coming into Force18 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R1178
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1178/oj
Published date29 November 2008
Date28 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
L_2008319IT.01001601.xml
29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/16

REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
(2) Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali.
(3) Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.
(4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (4) e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (5), si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.

(4) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(5) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.


ALLEGATO I

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