Commission Regulation (EC) No 1178/2008 of 28 November 2008 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006 and (EC) No 657/2007 as regards adaptations following the revision of statistical classifications NACE and CPA (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 18 December 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32008R1178 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1178/oj |
Published date | 29 November 2008 |
Date | 28 November 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008 |
29.11.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali. |
(4) | A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (4) e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (5), si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98
L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007
L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
(2) GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.
(3) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.
(4) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.
ALLEGATO I
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