Council Regulation (EC) No 1858/2005 of 8 November 2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China, India, South Africa and Ukraine following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96

Coming into Force17 November 2005
End of Effective Date17 November 2010
Celex Number32005R1858
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1858/oj
Published date10 September 2010
Date08 November 2005
CourtCouncil of the European Union
L_2005299IT.01000101.xml
16.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2005 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

(1) Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (di seguito «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure viene indicata di seguito «inchiesta iniziale».
(2) Le misure in vigore su tali importazioni erano dazi ad valorem, ad eccezione di un produttore esportatore indiano, uno messicano, uno sudafricano e uno ucraino, dai quali sono stati accettati impegni con la decisione 1999/572/CE della Commissione (3). Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dal produttore esportatore ucraino e con il regolamento (CE) n. 1674/2003 il Consiglio ha nuovamente istituito il corrispondente dazio antidumping ad valorem.
(3) Due inchieste avviate a norma dell’articolo 13 del regolamento di base hanno poi rivelato che l’Ucraina e la Repubblica popolare cinese eludevano le misure iniziali rispettivamente attraverso importazioni dalla Moldova e attraverso importazioni dal Marocco. Il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie dell’Ucraina è stato quindi esteso dal Consiglio alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dalla Moldova con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4). Analogamente, il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (5), alle importazioni dello stesso tipo di cavi d’acciaio spedite dal Marocco, con l’eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da un produttore marocchino.

1.2. Inchiesta relativa ad un altro paese

(4) Il 20 novembre 2004, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea, in seguito ad una denuncia presentata dall’industria comunitaria che conteneva elementi di prova che indicavano che tali importazioni fossero oggetto di dumping e che arrecassero quindi un notevole pregiudizio all’industria comunitaria. L’inchiesta si è conclusa con la decisione 2005/739/CE della Commissione (7), senza l’istituzione di alcuna misura.

1.3. Domanda di riesame

(5) Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sui cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina (8), il 17 maggio 2004 la Commissione ha ricevuto la richiesta di sottoporre tali misure a riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6) La richiesta è stata presentata dal Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) (di seguito «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di cavi di acciaio. La domanda è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria.
(7) In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dal Messico, il denunciante non ha richiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (9).
(8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato tale riesame (10).

1.4. L’inchiesta

(9) La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(10) Considerato il numero elevato di produttori comunitari e importatori comunitari non collegati a produttori esportatori dei paesi in questione, è stata presa in considerazione l’eventualità di ricorrere ad un campionamento, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti di cui sopra sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.
(11) Diciassette produttori comunitari hanno completato in modo adeguato il formulario entro il termine previsto e si sono impegnati formalmente a collaborare all’inchiesta. Il formulario richiedeva tra l’altro informazioni relative all’andamento di alcuni macroindicatori di pregiudizio come la capacità produttiva, il volume della produzione, le scorte, il volume delle vendite e il tasso di occupazione.
(12) Tra i diciassette produttori ne sono stati scelti cinque, rappresentativi dell’industria comunitaria in termini di volume della produzione e di vendita del prodotto in esame nella Comunità.
(13) Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare ulteriormente con i servizi della Commissione. I servizi della Commissione hanno pertanto deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare il questionario a tale importatore. L’importatore in questione non ha però completato il questionario e la Commissione ha concluso che gli importatori non collegati non hanno fornito alcuna collaborazione. L’associazione che rappresenta gli interessi degli importatori (EWRIA) ha presentato osservazioni di natura generale, in particolare relative alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 19 e 20.
(14) I questionari sono stati inviati ai cinque produttori comunitari selezionati per il campione e a tutti i produttori esportatori noti. È stato inoltre contattato un produttore in Turchia (di seguito «paese di riferimento»), al quale è stato inviato un questionario.
(15) I cinque produttori comunitari inseriti nel campione, tre produttori esportatori dei paesi in questione e due importatori collegati e un produttore del paese di riferimento hanno risposto al questionario.
(16) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
produttori comunitari inseriti nel campione:
BTS Drahtseile GmbH (Germania),
Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),
CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),
Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),
Trefileurope (Francia);
produttore del paese esportatore:
Usha Martin Ltd. (India);
importatori collegati nella Comunità:
Usha Martin UK (Regno Unito),
Usha Martin Scandinavia (Danimarca);
produttore del paese di riferimento:
Celik Halat (Turchia).
(17) L’inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta (di seguito «periodo considerato»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(18) Il prodotto in esame è lo stesso del prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.

2.2. Prodotto simile

(19) Come
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