Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation) (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 August 2008
End of Effective Date30 June 2014
Celex Number32008R0800
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/800/oj
Published date09 August 2008
Date06 August 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 09 August 2008
L_2008214IT.01000301.xml
9.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2008

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (4), dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (7).
(3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (8), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (9), il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 (12), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (13) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (14).
(4) Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato (15). Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consegua i propri risultati, in particolare per le PMI.
(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.
(6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.
(7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.
(8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.
(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.
(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (16).
(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché
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