2003/61/EC: Commission Decision of 27 January 2003 authorising certain Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of seed potatoes originating in certain provinces of Canada (notified under document number C(2003) 334)
Coming into Force | 28 January 2003 |
End of Effective Date | 31 March 2011 |
Celex Number | 32003D0061 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2003/61(1)/oj |
Published date | 28 January 2003 |
Date | 27 January 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 23, 28 January 2003 |
2003/61/CE: Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2003, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2003) 334]
Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2003 pag. 0031 - 0034
Decisione della Commissione
del 27 gennaio 2003
che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada
[notificata con il numero C(2003) 334]
(I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)
(2003/61/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
viste le richieste presentate dall'Italia e dal Portogallo,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
(2) Una serie di decisioni adottate dal 1981, la più recente delle quali è la decisione 1999/751/CE della Commissione(3), ha autorizzato deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada, per periodi di tempo limitati e subordinatamente a condizioni specifiche. Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora.
(3) Il Canada è ora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, ma non ancora dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Clavibacter michiganensis).
(4) Dalle informazioni fornite dal Canada risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis nelle province New Brunswick e Prince Edward Island e si può ragionevolmente ritenere che tale programma sia efficace in talune zone delle suddette province. Ciò consente di escludere il rischio di diffusione del Clavibacter michiganensis, sempreché siano rispettate talune condizioni tecniche.
(5) Il rischio di insediamento e di diffusione del Clavibacter michiganensis è più elevato nelle regioni freddo-umide rispetto a quelle a clima caldo-secco. Pertanto l'autorizzazione a derogare a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE non deve essere concessa a Stati membri particolarmente esposti a tali rischi e va riservata a Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
(6) Tale autorizzazione si applica per le prossime tre campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata, fermo restando quanto disposto dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio(4) e dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio(5).
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzare a derogare alle seguenti disposizioni:
a) articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 10, di tale direttiva;
b) articolo 5, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.2 e 25.3 della direttiva 2000/29/CE.
2. L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità del paragrafo 1 si applica esclusivamente:
a) ai tuberi-seme di patate delle varietà "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago" e "Shepody" originari delle province New Brunswick e Prince Edward Island del Canada (in appresso denominati "tuberi-seme di patate");
b) ai tuberi-seme di patate che, oltre ai requisiti fissati dagli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, soddisfano...
To continue reading
Request your trial