Commission Regulation (EC) No 2366/98 of 30 October 1998 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/99, 1999/2000 and 2000/01 marketing years

Coming into Force01 November 1998
End of Effective Date31 October 2005
Celex Number31998R2366
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2366/oj
Published date31 October 1998
Date30 October 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 31 October 1998
EUR-Lex - 31998R2366 - IT 31998R2366

Regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 31/10/1998 pag. 0050 - 0063


REGOLAMENTO (CE) N. 2366/98 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (4), in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede la presentazione di una dichiarazione di coltura; che per aggiornare e migliorare la conoscenza del settore oleicolo produttivo prima dell'inizio della campagna 2001/02, per la quale è prevista una riforma, è opportuno precisare alcune nozioni, tra cui quella di olivo in produzione, nonché stabilire i dati che il produttore deve comunicare e il calendario di tali comunicazioni;

considerando che, per non mettere in grave pericolo il futuro equilibrio del mercato, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 dispone che siano esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2001, gli olivi piantati dopo il 1° maggio 1998 che non sono compresi in una riconversione di un vecchio oliveto o in un programma approvato dalla Commissione; che occorre pertanto definire la nozione di olivo supplementare e di nuovo impianto, nonché le relative modalità di dichiarazione, identificazione e approvazione; che occorre altresì precisare nei programmi di impianti supplementari il numero di olivi morti o bruciati che potrebbero essere sostituiti senza causare un aumento della produzione globale;

considerando che, in attesa di un esame approfondito dei metodi attualmente in uso negli Stati membri, è necessario prorogare alla campagna 1998/99 le disposizioni relative alla stima delle rese di cui al regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 (6);

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 impone ai titolari dei frantoi, ai fini del loro riconoscimento, di soddisfare determinati requisiti; che occorre stabilire requisiti per il riconoscimento tali da garantire l'efficacia del regime dei controlli; che gli impianti devono in particolare consentire la pesatura automatica delle quantità di olio consegnate; che nelle informazioni registrate deve restare traccia della destinazione degli oli usciti dai frantoi;

considerando che a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ciascuno Stato membro applica un regime di controllo per garantire che il prodotto per il quale è concesso l'aiuto possa beneficiarne; che pertanto nelle domande di aiuto presentate dai richiedenti devono figurare le indicazioni necessarie per l'esecuzione di questo controllo; che allo stesso fine è necessario imporre alcuni obblighi agli olivicoltori e alle organizzazioni di produttori e relative unioni;

considerando che gli olivicoltori possono far triturare le olive in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state prodotte; che per la corretta applicazione del regime di aiuto è opportuno prevedere la collaborazione sul piano amministrativo tra lo Stato membro in cui l'olio viene ottenuto e lo Stato membro di origine delle olive;

considerando che occorre definire gli elementi di cui va tenuto conto per determinare la quantità che dà diritto all'aiuto; che, qualora la quantità per la quale è richiesto l'aiuto e/o il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura non possano essere verificati o accettati al momento dei controlli, è necessario fissare le modalità per determinare la quantità ammissibile all'aiuto;

considerando che, in attesa di un esame approfondito del regime in vigore, occorre prorogare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3061/84 per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle relative unioni, come pure le modalità del loro finanziamento mediante la trattenuta sull'aiuto prevista dall'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98 prevede, nel corso delle campagne dal 1998/99 al 2000/01, di orientare i lavori relativi allo schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione, del 16 ottobre 1979, che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/89 (8), verso la costituzione, l'aggiornamento e l'utilizzazione di un sistema d'informazione geografica (GIS oleicolo); che occorre quindi, ai fini della compatibilità con le basi di dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (10), e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 (12), specificare le informazioni che devono figurare nel GIS oleicolo, nonché il modo di centralizzazione, i metodi, criteri e margini di tolleranza; che è necessario, per il relativo finanziamento comunitario, stabilire le condizioni secondo cui si può considerare che la costituzione del GIS oleicolo è completata a livello regionale o nazionale;

considerando che, nel caso in cui il GIS oleicolo non sia completato, è necessario prevedere un numero minimo di controlli in loco delle dichiarazioni di coltura; che, per la campagna 1998/99, il GIS oleicolo deve essere attuato in tutti gli Stati membri e che è quindi opportuno concentrare gli sforzi su tale obiettivo;

considerando che il GIS oleicolo deve consentire di verificare le informazioni delle dichiarazioni di coltura; che si deve prevedere una procedura che permetta di esaminare le discordanze tra le dichiarazioni suddette e le stime del GIS oleicolo; che in caso di constatazione definitiva di discordanza occorre stabilire le conseguenze sulle quantità di olio d'oliva ammissibili all'aiuto;

considerando che occorre definire le modalità dei controlli da eseguire, in particolare il numero di dichiarazioni per le quali va effettuato un sopralluogo nelle zone in cui il GIS oleicolo non è ancora completato; che, per verificare la coerenza tra le informazioni contenute nelle domande di aiuto e quelle che figurano nella contabilità di magazzino dei frantoi, è opportuno prevedere un controllo approfondito di questi ultimi su una percentuale rappresentativa; che nell'ambito di questi controlli approfonditi è necessario prevedere sanzioni per i destinatari dell'olio che rifiutassero di sottoporsi ai controlli o non fossero in grado di provare la presa in consegna dell'olio;

considerando che occorre tener conto delle misure previste dal presente regolamento nel programma delle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione, del 4 gennaio 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3602/92 (14);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

Dichiarazione di coltura

Articolo 1

1. Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura relativa agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti coltivati al 1° novembre della campagna per la quale è effettuata la dichiarazione.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «olivo in produzione», olivo di una specie classificata domestica, vivo, piantato a dimora, di qualsiasi età e stato, provvisto eventualmente di più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di due metri alla base;

b) «particella oleicola»,:

- una particella di olivi definita dallo Stato membro interessato, o in mancanza,

- una parte continua di terreno comprendente, su una superficie superiore a quella definita all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, olivi in produzione distanti meno di 20 metri l'uno dall'altro;

c) «olivi sparsi», livi in produzione che non soddisfano le condizioni richieste per essere raggruppati in una particella oleicola;

d) «superficie oleicola», a superficie di una particella oleicola o la superficie di 1 ara per ogni olivo sparso;

e) «imprenditore» e «azienda», e...

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