Commission Implementing Regulation (EU) No 385/2012 of 30 April 2012 on the farm return to be used for determining the incomes of agricultural holdings and analysing the business operation of such holdings

Coming into Force01 January 2014,22 May 2012
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32012R0385
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/385/oj
Published date15 May 2012
Date30 April 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 15 May 2012
L_2012127IT.01000101.xml
15.5.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 385/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2012

relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I dati contabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1217/2009, raccolti sulla base della scheda aziendale compilata ai fini di una constatazione attendibile dei redditi nelle aziende agricole, devono essere identici quanto a natura, definizione e forma di presentazione, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate. Per ragioni di semplificazione e di leggibilità dei dati, occorre inoltre prevedere che nella scheda individuale siano riportati gli elementi e i dettagli complementari rispondenti alle esigenze particolari dell’analisi del funzionamento economico delle aziende agricole selezionate a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1217/2009.
(2) Il regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (2), stabilisce norme per la raccolta dei dati contabili.
(3) I dati raccolti sulla base della scheda aziendale devono tenere conto dell’esperienza acquisita dopo l’istituzione della rete e a seguito dell’evoluzione della politica agricola comune (PAC) e devono corrispondere alle definizioni che figurano nei regolamenti pertinenti, in particolare il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (3), il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4), il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5), il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (6) per quanto riguarda le zone che possono beneficiare di un aiuto dei Fondi strutturali, e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (7).
(4) Occorre che i dati raccolti sulla base delle schede aziendali tengano maggiormente conto dei cambiamenti del contesto economico e delle sfide politiche, in particolare quelli delineati nella strategia «Europa 2020» (8) e nella comunicazione «La PAC verso il 2020» (9).
(5) La crescente importanza degli aspetti ambientali nella PAC rende pertanto necessario attribuire una maggiore rilevanza agli elementi della scheda aziendale correlati all'ambiente. Occorre di conseguenza introdurre alcune variabili che facilitino la misurazione degli impatti ambientali dell'attività delle aziende agricole.
(6) È possibile migliorare l'efficacia del monitoraggio delle aziende agricole semplificando la raccolta dei dati e, in particolare per quanto riguarda i dati sugli attivi e nella misura del possibile, applicando i principi contabili internazionali (IAS – International Accounting Standards) e gli International Financial Reporting Standards (IFRS), adottati dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Ove opportuno, per semplificare e armonizzare ulteriormente la raccolta dei dati, le definizioni e le metodologie devono tener conto della classificazione utilizzata nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole, definita nel regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (11).
(7) Per migliorare l'accuratezza dei dati è necessario distinguere più chiaramente tra i dati relativi alle attività agricole e quelli relativi alle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.
(8) Al fine di semplificare la gestione amministrativa e ampliare le possibilità di aggregazione dei dati per le analisi ambientali si devono sostituire i codici dei comuni, che cambiano spesso, con riferimenti geografici.
(9) È opportuno riesaminare la classificazione dei dati in gruppi e categorie a norma del regolamento (CE) n. 868/2008 per tener conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura e dell'utilizzo dei dati nell'analisi della politica.
(10) Poiché la preparazione per la raccolta dei dati sui quantitativi di talune sostanze contenute nei fertilizzanti può richiedere molto tempo, gli Stati membri devono essere autorizzati a rinviare la trasmissione di tali dati.
(11) Le schede aziendali debitamente compilate devono essere inviate alla Commissione dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009. Occorre prevedere che l'organo di collegamento possa comunicare direttamente alla Commissione le informazioni di cui trattasi, tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione ai fini di detto regolamento e prevedere altresì che detto sistema permetta lo scambio elettronico delle informazioni richieste, sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema. È inoltre necessario prevedere che la Commissione informi gli Stati membri delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico, tramite il comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola.
(12) Considerata l'entità dei cambiamenti introdotti nella PAC e nel tipo di informazioni richieste per l'analisi dei dati, dall'adozione del regolamento (CE) n. 868/2008, per motivi di chiarezza è necessario sostituire detto regolamento con un nuovo atto giuridico. Il regolamento (CE) n. 868/2008 deve pertanto essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014; esso deve tuttavia continuare a essere applicato alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2014.
(13) Il comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Schede aziendali e dati contabili

La natura e la forma di presentazione dei dati contabili che devono essere indicati nella scheda aziendale, per la constatazione annuale dei redditi nelle aziende, agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende in conformità ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabilite nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Trasmissione alla Commissione

1. Le schede aziendali e i dati di cui all’articolo 1 sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009, tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione ai fini di detto regolamento, che consente lo scambio elettronico delle informazioni richieste sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema.

2. Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola.

Articolo 3

Rinvio della trasmissione di alcuni dati

In deroga all'articolo 5, secondo comma, gli Stati membri che necessitano di più tempo per preparare la raccolta e la trasmissione annuale dei dati sui quantitativi di alcune sostanze contenute nei fertilizzanti utilizzati, di cui ai codici 3031, 3032 e 3033 della tabella H «Mezzi di produzione» di cui alla sezione III dell'allegato, possono iniziare a trasmettere tali dati a decorrere dall'esercizio contabile 2017.

In tal caso, detti Stati membri comunicano alla Commissione il rinvio della trasmissione e i relativi motivi entro il 31 ottobre 2013. Essi redigono inoltre un piano relativo alla preparazione della raccolta e della trasmissione di tali dati, che presentano alla Commissione e al comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, entro il 31 marzo 2014. Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione e il suddetto comitato in merito all'esecuzione del piano.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 868/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Esso continua tuttavia a essere applicato alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2014.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo...

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