Council Regulation (EC) No 66/98 of 18 December 1997 laying down certain conservation and control measures applicable to fishing activities in the Antarctic and repealing Regulation (EC) No 2113/96

Coming into Force17 January 1998
End of Effective Date07 April 2004
Celex Number31998R0066
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/66/oj
Published date10 January 1998
Date18 December 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 6, 10 January 1998
EUR-Lex - 31998R0066 - IT 31998R0066

Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/1998 pag. 0001 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 66/98 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1997 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (3), il Consiglio può stabilire alcune condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salvo le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (5) ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982;

considerando la dichiarazione del presidente della conferenza sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico del 19 maggio 1980, allegata all'atto finale di detta conferenza, in particolare il paragrafo 5;

considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «CCAMLR», istituita dalla convenzione, ha adottato, su raccomandazione del proprio comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare alle risorse alieutiche nelle acque al largo della Georgia del Sud;

considerando che i membri della CCAMLR hanno dichiarato di voler applicare le misure di conservazione più recenti, adottate il 1° novembre 1996, su base provvisoria, senza aspettare che esse diventino vincolanti, in considerazione del fatto che alcune di queste misure riguardano le campagne di pesca che inizierebbero il 1° luglio 1997 o successivamente a tale data;

considerando che la Comunità, essendo parte contraente della convenzione è tenuta ad assicurare che le misure adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci comunitari con effetto dalle date previste;

considerando che è necessario prevedere un meccanismo che consenta al Consiglio di dare attuazione, su proposta della Commissione e secondo una procedura semplificata, alle altre misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

considerando che il regolamento (CE) n. 2113/96 del Consiglio, del 25 ottobre 1996, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca dell'Antartico (6), ha stabilito talune misure tecniche per la conservazione di risorse alieutiche nell'Antartico in vigore in quel periodo; che occorre apportare varie modifiche a tale regolamento per dare attuazione alle misure di conservazione adottate nella riunione del 1996 della CCAMLR; che per motivi di chiarezza del testo è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2113/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione e applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che pescano e conservano a bordo pesce proveniente dalle risorse biologiche marine della zona situata a sud di 60° di latitudine sud e della zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle acque soggette alla giurisdizione, eventualmente esistente secondo il diritto internazionale, dello Stato costiero.

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che la ha adottata.

3. La convergenza atlantica di cui al paragrafo 1 è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° W-50° S, 50° W-50° S, 0°.

Articolo 2

Diritti di pesca

1. Hanno diritto a svolgere delle attività di pesca nella zona definita dall'articolo 1 solamente le navi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che intendono svolgere attività di pesca nella zona definita all'articolo 1 entro il 15 aprile di ogni anno e successivamente almeno trenta giorni prima dell'inizio di tali attività.

3. L'elenco trasmesso alla Commissione contiene il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (7), nonché il porto d'immatricolazione, i nomi del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona e o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione.

4. La Commissione trasmetterà tutte le informazioni richieste alla CCAMLR entro il 1° maggio di ogni anno.

Articolo 3

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione dei loro pescherecci di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizia prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale, all'atto della ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data della notifica. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, non oltre tre mesi prima dell'inizio dell'attività di pesca.

Articolo 4

Divieti di pesca

1. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii nella sottozona FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare, nella sottozona FAO 48.2 Antartico, attorno alle Orcadi del Sud, e nella sottozona FAO 48.3 Antartico, attorno alla Georgia del Sud.

2. È vietata la pesca diretta di pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico, salvo che per fini scientifici.

3. È vietata, sino al 7 novembre 1997, la pesca diretta di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons e Patagonotothen guntheri nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

Articolo 5

Limiti di cattura

1. Per ogni campagna di pesca, il totale delle catture ammissibili (TAC) per Euphausia superba è fissato a:

a) 1 500 000 t nella zona FAO 48 Antartico,

b) 450 000 t nella divisione FAO 58.4.2 Antartico,

c) 775 000 t nella divisione FAO 58.4.1 Antartico.

Una campagna di pesca inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il TAC per Dissostichus eleginoides è fissato a:

a) 5 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1997,

b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1997 oppure una volta esaurito il TAC di cui alla lettera a),

c) 3 800 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997.

Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati sul TAC.

3. Il TAC per Champsocephalus gunnari è fissato a:

a) 311 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 agosto 1997,

b) 1 300 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 31 marzo 1997.

Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 58.5.2 Antartico oltre il 10 % di Champsocephalus gunnari presente in una retata è di dimensioni inferiori a 28 cm di lunghezza totale, i pescherecci si spostano verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia per un periodo di almeno cinque giorni.

La pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 5, punto i) superano i massimali stabiliti. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 5, punto i) in una retata superano il 5 % del peso totale per cattura, il peschereccio deve spostarsi verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di cinque giorni è vietato alla nave di pescare entro un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il tetto del 5 %.

4. Il TAC del granchio, Paramolis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia), è fissato a 1 600 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 2 novembre 1996 al 7 novembre...

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