Commission Regulation (EC) No 109/94 of 19 January 1994 concerning the fishing vessel register of the Community

Published date22 January 1994
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 19, 22 January 1994
EUR-Lex - 31994R0109 - IT 31994R0109

Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 22/01/1994 pag. 0005 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 109/94 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1994 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 13,

vista la decisione 94/15/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce obiettivi e modalità, per ristrutturare nel periodo 1o gennaio 1994-31 dicembre 1996, il settore comunitario della pesca al fine di conseguire un equilibrio duraturo tra le risorse e il loro sfruttamento (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che è opportuno che gli Stati membri raccolgano i dati necessari per la determinazione dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici dalle navi da pesca comunitarie, al fine di contenere tale sforzo entro un limite compatibile con lo sfruttamento equilibrato degli stock;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (4), ha istituito agli articoli 1 bis e 5 programmi pluriennali di orientamento miranti ad inquadrare il settore della pesca in una prospettiva di sviluppo duraturo; che ai fini della sorveglianza di detti programmi gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la costituzione e la gestione dello schedario comunitario delle navi da pesca; che è opportuno tener conto della natura vincolante degli obiettivi fissati in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che, in conformità ai programmi pluriennali di orientamento per il periodo 1993-1996 istituiti dalle decisioni della Commissione da 92/588/CEE a 92/598/CEE (5) e al fine di garantire l'esecuzione di detti programmi secondo condizioni di equa ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri e di trasparenza dei risultati conseguiti, è opportuno che i dati necessari per la determinazione dello sforzo di pesca vengano trasmessi alla Commissione per ogni singola nave o in forma aggregata per gruppo omogeneo di navi o segmento di flotta, secondo i vari casi configurati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (6), in particolare l'articolo 29, fissa i principi per la costituzione delle basi dati e le relative modalità di controllo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (7) definisce le caratteristiche delle navi da pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura e alla documentazione delle navi da pesca;

considerando che l'applicazione di un sistema di registrazione di tali dati su supporto informatico e il loro successivo trattamento presuppone, oltre ai dati individuali relativi alle caratteristiche e alla capacità delle navi, la valutazione dei livelli di attività delle flotte al momento dell'avvio dei programmi nonché delle relative variazioni fino all'applicazione del regime;

considerando che il numero di navi comunitarie è tale da rendere necessario un supporto informatico che faciliti la trasmissione e il trattamento dei dati;

considerando che la trasmissione dei dati prevista all'articolo 4 delle decisioni della Commissione da 92/588/CEE a 92/598/CEE deve essere effettuata periodicamente, e che occorre garantire la concordanza tra tale trasmissione e quella prevista dal presente regolamento;

considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato « lo schedario », riguarda tutte le navi da pesca comunitarie ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 2

Lo schedario riporta:

- i risultati del censimento dei dati da comunicare per ogni nave da pesca comunitaria effettuato da ciascuno Stato membro per la propria flotta peschereccia alla data del 1o gennaio 1989 o, in taluni casi particolari giustificati e previo consenso della Commissione, ad una data successiva,

- le variazioni relative a tali dati intervenute dopo il censimento.

Articolo 3

Per ciascun elemento relativo alla registrazione di una nave, alla sua radiazione dal registro nazionale delle navi da pesca e/o per qualsiasi variazione di una delle caratterstiche di cui all'allegato I, lo Stato membro interessato trasmette prima del quindicesimo giorno di ogni mese, le informazioni di cui all'allegato II. Tali informazioni sono trasmesse entro tre mesi dalla constatazione dell'evento da parte dello Stato membro.

Articolo 4

Per ciascun segmento o gruppo omogeneo di navi per cui gli Stati membri depositano presso la Commissione un programma di riduzione dello sforzo di pesca che preveda misure regolamentari attinenti all'attività di pesca, sono applicate le procedure seguenti:

- la Commissione trasmette avviso di ricezione del programma e dispone di due mesi per analizzare quest'ultimo e decidere se approvarlo o sospenderlo in attesa di nuovo esame;

- in caso di sospensione, per il conteggio dello sforzo di pesca del segmento o del gruppo di navi oggetto del programma si applicano le procedure dell'articolo 5;

- in caso di approvazione, lo Stato membro e la Commissione concordano entro un mese una data per l'esecuzione del programma;

- alla data di esecuzione del programma, lo Stato membro avvia le procedure di raccolta dei dati individuali relativi allo sforzo di pesca di ciascuna delle navi del segmento o del gruppo di navi, a norma del proprio programma;

- lo Stato membro procede alla registrazione dei dati su supporto informatico e provvede affinché i dati individuali siano accessibili nel formato descritto all'allegato IV ai fini del controllo;

- l'elaborazione elettronica dei dati mediante apposito programma è effettuata dallo Stato membro o, su sua richiesta, dalla Commissione;

- la trasmissione alla Commissione dei dati individuali o aggregati per segmento avviene ogni semestre secondo le norme dell'articolo 6 dell'allegato VI.

Articolo 5

Per i segmenti e i gruppi di navi non interessati dai programmi di riduzione dell'attività di cui all'articolo 4, gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi previsti all'allegato VI per verificare che i livelli di attività di detti segmenti o gruppi di navi non aumentino o, qualora aumentino, per determinare tali incrementi. A tal fine si applicano le procedure seguenti:

- la raccolta e l'elaborazione dei dati minimi previsti all'allegato VI per seguire l'andamento dell'attività di pesca dei segmenti considerati sono effettuate dallo Stato membro. I dettagli relativi ai metodi di campionatura scelti per ogni segmento di flotta così come il valore dei parametri statistici indicanti la precisione delle stime degli sforzi di pesca sono comunicati alla Commissione al momento della loro applicazione. Ogni altra procedura che conduca a risultati comparabili è ammessa se è stata approvata dalla Commissione;

- i risultati vengono trasmessi ogni anno alla Commissione secondo le norme dell'articolo 6 e dell'allegato VI;

- qualora constati che per un determinato segmento l'attività è aumentata, lo Stato membro calcola l'effetto di tale aumento sullo sforzo di pesca di detto segmento e trasmette i risultati alla Commissione a norma dell'articolo 4, settimo trattino.

Articolo 6

I dati annuali di cui agli articoli 4 e 5 sono trasmessi alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente.

Tale cadenza e tale termine riguardano le comunicazioni da trasmettere in forza dell'articolo 4 delle decisioni da 92/588/CEE a 92/598/CEE relative ai programmi di orientamento pluriennali per il periodo 1993-1996.

Articolo 7

Gli Stati membri hanno facoltà di applicare i metodi di cui all'articolo 5 per stimare:

- gli sforzi di pesca dei segmenti di flotta relativi al 1991 assunto come anno di riferimento dei programmi pluriennali di orientamento per la flotta peschereccia 1993/1996, sul presupposto che tale anno di riferimento è stato un anno di attività normale. Potrà essere ammessa come livello di attività normale dell'anno di riferimento, la media delle attività dei tre anni 1989/1990/1991.

- gli sforzi di pesca dei segmenti di flotta nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il giorno della prima trasmissione annuale di dati relativi all'attività.

I risutlati di tali stime sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 1994 secondo le modalità previste all'allegato VI.

Articolo 8

Le correzioni di un dato errato contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati I-VI nel termine di 30 giorni a decorrere dall'individuazione dell'errore.

Articolo 9

Le informazioni da comunicare sono trasmesse alla Commissione su supporto magnetico destinato all'elaborazione elettronica ai sensi degli allegati da I a VI.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 163/89 è abrogato.

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