Council Regulation (EC) No 2113/96 of 25 October 1996 laying down certain conservation and control measures applicable to fishing activities in the Antarctic

Published date05 November 1996
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 283, 5 November 1996
EUR-Lex - 31996R2113 - IT

Regolamento (CE) n. 2113/96 del Consiglio del 25 ottobre 1996 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Atlantico

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 05/11/1996 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2113/96 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1996 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Atlantico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), il Consiglio può stabilire le condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse;

(2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché tutte le attività esercitate da pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salvo le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

(3) considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE (5); che essa è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982;

(4) considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «CCAMLR», istituita dalla convenzione, ha adottato, su raccomandazione del proprio comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare alle risorse alieutiche nelle acque al largo della Georgia del Sud;

(5) considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 del Consiglio, del 2 agosto 1985, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico (6), ha dato attuazione a queste misure di conservazione, e ha subito modifiche annuali a scapito della chiarezza della legislazione;

(6) considerando che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2245/85 con un nuovo regolamento che riprenda le misure di conservazione della CCAMLR attualmente in vigore;

(7) considerando che i membri della CCAMLR hanno dichiarato di voler applicare le ultime misure di conservazione, adottate il 4 novembre 1995, su base transitoria, senza attendere che esse diventino vincolanti, in considerazione del fatto che alcune di queste misure riguardano le campagne di pesca iniziate il 1° luglio 1995;

(8) considerando che la Comunità europea, essendo parte contraente della convenzione, deve far sì che le misure adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescatori comunitari con effetto dalle date previste;

(9) considerando che è necessario prevedere un meccanismo che consenta al Consiglio di dare attuazione, su proposta della Commissione, secondo una procedura semplificata, alle altre misure di conservazione adottate dalla CCAMLR;

(10) riconoscendo l'importanza mondiale dell'Antartico quale zona sensibile dal punto di vista ambientale, che è stata ampiamente risparmiata dalle attività umane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che pescano e conservano a bordo pesce proveniente dalle risorse biologiche marine della zona situata a sud di 60 ° di latitudine sud e della zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico, escluse le risorse situate nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero eventualmente esistente secondo il diritto internazionale.

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che la ha adottata.

3. La convergenza atlantica di cui al paragrafo 1 è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0 - 50 °S, 30 °E- 45 °S, 30 °E - 45 °S, 80 °E - 55 °S, 80 °E - 55 °S, 150 °E - 60 °S, 150 °E - 60 °S, 50 °W - 50 °S, 50 °W - 50 °S, 0 °.

Articolo 2

1. Solamente le navi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono autorizzate a svolgere delle attività di pesca nella zona definita all'articolo 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che intendono svolgere attività di pesca nella zona definita all'articolo 1 venti giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno 30 giorni prima che inizino tali attività.

3. L'elenco trasmesso alla Commissione contiene il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (7).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione dei loro pescherecci di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è trasmessa quattro mesi prima della data di inizio prevista dell'attività di pesca. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale, all'atto della ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data della notifica. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'attività di pesca.

Articolo 4

1. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii nella zona sottozona FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare, nella sottozona FAO 48.2 Antartico attorno alle Orcadi del Sud e nella sottozona FAO 48.3 Antartico, attorno alla Georgia del Sud.

2. È vietata la pesca diretta di pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico, salvo che per fini scientifici.

3. È vietata, sino al 2 novembre 1996, la pesca diretta di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons e Patagonotothen guntheri nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

Articolo 5

1. Per ogni campagna di pesca, il totale delle catture ammissibili (TAC) per Euphausia superba è fissato a

a) 1 500 000 t nella zona FAO 48 Antartico,

b) 450 000 t nella divisione FAO 58.2 Antartico.

Una campagna di pesca inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il TAC per Dissostichus eleginoides è fissato a:

a) 4 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1996,

b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 1° marzo al 31 agosto 1996 oppure una volta esaurito il TAC di cui alla lettera a),

c) 297 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 4 novembre 1995 al 30 giugno 1996.

3. Il TAC per Champsocephalus gunnari è fissato a:

a) 311 t nella decisione FAO 58.5.2 Antartico dal 4 novembre 1995 al 30 giugno 1996,

b) 1 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 4 novembre 1995 al 31 marzo 1996.

La pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 6, punto i) superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 6, punto i) in una retata superano il 5 %, il peschereccio deve spostarsi verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di cinque giorni è vietato alla nave di pescare entro un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il tetto del 5 %.

4. Il TAC del granchio, Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia), è fissato a:

- 1 600 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 4 novembre 1995 al 2 novembre 1996.

5. Il TAC di Electrona carlsbergi è fissato a:

- 109 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 4 novembre 1995 al 2 novembre 1996, di cui in massimo di 14 500 t nella regione degli Shag Rocks, definita come la zona delimitata dalle coordinate 52 °30'S, 40 °W; 52 °30'S, 44 °W; 54 °30'S, 40 °W e 54 °30'S, 44 °W.

La pesca diretta di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie menzionate al paragrafo 6, punto i) superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi, qualsiasi cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 6 punto i) in una retata è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di almeno cinque giorni è vietato alla nave di pescare in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture acccessorie hanno superato il tetto del 5 %.

6. i) Per quanto riguarda la pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons sono limitate a 1 470 t, quelle di Chaenocephalus aceratus a 2 200 t e quelle di Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii e Lepidonotothen squamifrons a 300 t per ognuna di tali tre specie.

ii) Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 58.5.2 Antartico, qualsiasi cattura accessoria delle specie...

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