Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1702 of 18 August 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 19 October 2016,01 December 2016 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32016R1702 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1702/oj |
Published date | 29 September 2016 |
Date | 18 August 2016 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 263, 29 September 2016 |
29.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 263/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1702 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in corso di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per riflettere tali norme. |
(2) | Per assicurare l’applicazione corretta e uniforme degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito ai modelli, alle istruzioni e alle definizioni utilizzati dagli enti per le segnalazioni a fini di vigilanza. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe anch’esso essere aggiornato per correggere refusi, riferimenti sbagliati o incongruenze di formattazione individuati nel corso dell’applicazione del regolamento. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni contenute negli allegati II, V, VII e IX. |
(3) | Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2016. |
(4) | Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(5) | Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto all’oggetto e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione. |
(6) | Pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1) | L’indice e i modelli 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 e 21 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dall’indice e dai modelli di cui all’allegato I del presente regolamento. |
2) | L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento. |
3) | I modelli 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 e 45 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dai modelli di cui all’allegato III del presente regolamento. |
4) | L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento. |
5) | L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato V del presente regolamento. |
6) | L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VI del presente regolamento. |
7) | L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o dicembre 2016 e la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI
MODELLI COREP | |||
Numero del modello | Codice del modello | Nome del modello/gruppo di modelli | Nome abbreviato |
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE | CA | ||
1 | C 01.00 | FONDI PROPRI | CA1 |
2 | C 02.00 | REQUISITI DI FONDI PROPRI | CA2 |
3 | C 03.00 | COEFFICIENTI DI CAPITALE | CA3 |
4 | C 04.00 | VOCI PER MEMORIA | CA4 |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE | CA5 | ||
5,1 | C 05.01 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE | CA5.1 |
5,2 | C 05.02 | STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO | CA5.2 |
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO | GS | ||
6,1 | C 06.01 | SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI - TOTALE | GS Total |
6,2 | C 06.02 | SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI | GS |
RISCHIO DI CREDITO | CR | ||
7 | C 07.00 | RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI | CR SA |
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI | CR IRB | ||
8,1 | C 08.01 | RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI | CR IRB 1 |
8,2 | C 08.02 | RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori) | CR IRB 2 |
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA | CR GB | ||
9,1 | C 09.01 | Tabella 9.1 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato) | CR GB 1 |
9,2 | C 09.02 | Tabella 9.2 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB) | CR GB 2 |
9,4 | C 09.04 | Tabella 9.4 – Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente | CCB |
RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI | CR EQU IRB | ||
10,1 | C 10.01 | RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI | CR EQU IRB 1 |
10,2 | C 10.02 | RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PERCLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD: | CR EQU IRB 2 |
11 | C 11.00 | RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA | CR SETT |
12 | C 12.00 | RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI | CR SEC SA |
13 | C 13.00 | RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI - METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI | CR SEC IRB |
14 | C 14.00 | INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI | CR SEC Details |
RISCHIO OPERATIVO | OPR | ||
16 | C 16.00 | RISCHIO OPERATIVO | OPR |
17 | C 17.00 | RISCHIO OPERATIVO: PERDITE LORDE PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO | OPR Details |
RISCHIO DI MERCATO | MKR | ||
18 | C 18.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI | MKR SA TDI |
19 | C 19.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI | MKR SA SEC |
20 | C 20.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE | MKR SA CTP |
21 | C 21.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE | MKR SA EQU |
22 | C 22.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO | MKR SA FX |
23 | C 23.00 | RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI | MKR SA COM |
24 | C 24.00 | MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO | MKR IM |
25 | C 25.00 | RISCHIO DI RETTIFICA DI VALORE SU CREDITI | CVA |
C 02.00 - REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
Riga | Voce | Etichetta | Importo |
010 | 1 | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO | |
020 | 1* | di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR | |
030 | 1** | di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, |
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