Commission Regulation (EC) No 1335/2003 of 25 July 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 August 2003,26 July 2003
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number32003R1335
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1335/oj
Published date26 July 2003
Date25 July 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 187, 26 July 2003
EUR-Lex - 32003R1335 - IT

Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0016 - 0020


Regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione

del 25 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare gli articoli 247 e 247 bis,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi degli articoli 220, paragrafo 2, lettera b), e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in taluni casi non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione o si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi per ragioni di equità.

(2) Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(3), gli Stati membri sono responsabili della riscossione delle risorse proprie iscritte nel bilancio, spetta di conseguenza alle autorità degli Stati membri in questione decidere in modo autonomo se i dazi all'importazione o all'esportazione, debbano o meno essere contabilizzati a posteriori ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 220, paragrafo 2, lettera b), o formare oggetto di un rimborso o di uno sgravio dei dazi ai sensi del menzionato regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 239.

(3) Al fine di agevolare un trattamento uniforme degli operatori ed assicurare la protezione degli interessi finanziari delle Comunità, occorre tuttavia che sia mantenuto l'obbligo di trasmettere le pratiche alla Commissione, per decisione, quando gli Stati membri ritengano che dovrebbe essere adottata una decisione favorevole e sia invocato un errore attivo o un'irregolarità commessa dalla Commissione, o le circostanze del caso siano connesse ad indagini comunitarie effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola(4), oppure l'importo dei dazi in questione sia superiore o uguale a 500000 EUR.

(4) Non è tuttavia necessario trasmettere le menzionate pratiche quando la Commissione abbia già adottato una decisione riguardante un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, e gli Stati membri sono in tal caso abilitati ad applicare la decisione più recente adottata dalla Commissione in un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, per prendere la loro decisione finale.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003(6) deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(6) Il comitato delle dogane non ha emesso un parere entro il termine impartito dal suo presidente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure; poiché il Consiglio non ha statuito sulla scadenza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione(7), spetta alla Commissione decidere su tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 869 è modificato come segue:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

"b) quando ritenga che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, salvi i casi in cui la pratica debba essere sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 871. Quando tuttavia sia applicabile l'articolo 871, paragrafo 2, secondo comma, una decisione delle autorità doganali che autorizza una non contabilizzazione a posteriori dei dazi in oggetto può essere adottata soltanto al termine della procedura già avviata conformemente agli articoli da 871 a 876.";

b) la lettera c) è soppressa;

c) sono aggiunti i due seguenti capoversi:"Quando sia presentata una domanda di rimborso o di sgravio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 236 e dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, la lettera b) del primo comma e gli articoli da 871 a 876 si applicano mutatis mutandis.

Ai fini dell'applicazione dei summenzionati capoversi, gli Stati membri si prestano mutua assistenza, in particolare quando si tratti di un errore dell'autorità doganale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente a prendere la decisione.";

2) gli articoli da 870 a 872 sono sostituiti dai testi seguenti:

"Articolo 870

1. Ciascuno Stato membro tiene a disposizione della Commissione l'elenco delle fattispecie di applicazione:

-...

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