Commission Regulation (EC) No 2799/1999 of 17 December 1999 laying down detailed rules for applying Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder

Coming into Force01 January 2000
End of Effective Date21 November 2014
Celex Number31999R2799
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2799/oj
Published date31 December 1999
Date17 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 31 December 1999
EUR-Lex - 31999R2799 - IT

Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1999 pag. 0003 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 2799/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari(1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito, oltre al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(3), anche, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione(5). Per tener conto del nuovo regime, nonché dell'esperienza acquisita, occorre modificare ed eventualmente semplificare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/96(7). Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento, inserendovi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999(9), e del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95;

(2) l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Appare pertanto opportuno connettere il pagamento dell'aiuto al tenore in proteine lattiere del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzati;

(3) è opportuno garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali. A tal fine, è necessario riservare il beneficio dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali o denaturati nel rispetto di taluni requisiti. È opportuno inoltre prevedere disposizioni intese ad evitare che lo stesso prodotto possa beneficiare più volte dell'aiuto;

(4) il regolamento (CE) n. 1043/97 della Commissione(11) prevede una deroga a talune disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79. Nel quadro dei controlli previsti dal presente regolamento, è opportuno tener conto di tale deroga, il che permette di abrogare il regolamento (CE) n. 1043/97;

(5) è opportuno che gli aiuti siano concessi soltanto a condizione che gli alimenti composti per animali soddisfino talune norme di composizione solitamente osservate dall'industria e abbiano raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale. È inoltre necessario, a fini di controllo, disporre che i prodotti siano condizionati in imballaggi che ne permettano l'identificazione. È altresì opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità di osservanza delle suddette condizioni;

(6) per gli alimenti composti per animali che contengono farina di erba medica non è necessario un imballaggio particolare. Tale requisito non si addice peraltro al trasporto dei prodotti in cisterne o container, a cui ricorrono certi utilizzatori; si ravvisa quindi l'opportunità di assoggettare tale tipo di trasporto a modalità particolari di controllo e disporre che l'aiuto sia versato soltanto al termine del controllo previsto;

(7) il controllo dell'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere può essere compiuto ad un costo contenuto solo se le imprese che beneficiano degli aiuti offrono garanzie sufficienti. In proposito è quindi indicato esigere il riconoscimento dell'impresa di trasformazione da parte dell'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione e imporre una contabilità che tenga conto dei requisiti previsti per la concessione degli aiuti;

(8) per quanto riguarda i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal regime di aiuto di cui trattasi, occorre riferirsi all'elenco pubblicato ogni anno in applicazione del regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione, del 24 novembre 1995, recante disposizione di applicazione sui metodi di riferimento e di routine per le analisi e la valutazione quantitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari soggetti all'organizzazione comune dei mercati(12). Tuttavia, in assenza di metodi di riferimento per la determinazione della quantità del latte scremato in polvere negli alimenti composti, per Ia determinazione del siero di latte presamico nel latte scremato in polvere e per la determinazione qualitativa dell'amido nel latte scremato in polvere, è necessario stabilire i metodi adeguati nel quadro del presente regolamento;

(9) per quanto riguarda la vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento, è opportuno ricorrere alla procedura della gara permanente per garantire la parità di accesso di tutti gli acquirenti, fissare un prezzo di vendita che rifletta le condizioni di mercato e contabilizzare in maniera efficace le quantità destinate alla fabbricazione di alimenti composti. Il livello dei prezzi offerti può variare sensibilmente in funzione dell'età e dell'ubicazione della quantità di polvere di latte posto in vendita. È quindi opportuno prevedere la possibilità di fissare prezzi minimi differenziati;

(10) ai fini della vendita occorre fissare nel quadro del presente regolamento il termine entro il quale il prodotto deve essere entrato in magazzino. È quindi necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione, del 2 dicembre 1991, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2508/1999(14);

(11) dall'esperienza acquisita è emerso che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali(15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1802/95, crea svariati problemi sia a livello dell'attuazione del regime stesso che del controllo dei beneficiari. Inoltre, le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura in questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri. D'altro canto, il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della sua trasformazione in alimenti composti per animali. Si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere la misura di aiuto prevista dal regolamento (CEE) n. 1105/68 abrogando tale regolamento;

(12) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine:

a) alla concessione, in virtù dell'articolo 11 dello stesso regolamento, di un aiuto a favore del latte scremato, del latte scremato in polvere, del latticello e del latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali;

b) alla vendita, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) latte: il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, senza alcuna aggiunta, sottoposto al massimo ad una scrematura parziale;

b) latte scremato: latte con un tenore massimo dell'1 % in materie grasse e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;

c) latte scremato in polvere: prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua del latte, con un tenore massimo dell'11 % in materie grasse e del 5 % in acqua e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;

d) latticello: sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dalla zangolatura o butirrificazione della crema e separazione della fase grassa solida, contenente al massimo l'1 % di materie grasse, con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;

e) latticello in polvere: il prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua dal latticello, con un tenore massimo dell'11 % in materie grasse e del 5 % in acqua e un tenore...

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