Decision No 573/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013 as part of the General programme Solidarity and Management of Migration Flows and repealing Council Decision 2004/904/EC

Coming into Force01 January 2008,07 June 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32007D0573
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj
Published date06 June 2007
Date23 May 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 06 June 2007
L_2007144IT.01000101.xml
6.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/1

DECISIONE N. 573/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.
(3) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispecchiati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito denominata «la convenzione di Ginevra»).
(4) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che incombono loro ai sensi degli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano la discriminazione.
(5) Laddove applicabile, l'«interesse superiore del fanciullo» dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione, in conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
(6) L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone meccanismi destinati alla promozione dell'equilibrio tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza di rifugiati e sfollati e di presa in carico delle conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE del Consiglio (4) è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (5). In tal modo è stata assicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.
(7) Con il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissava una serie di obiettivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia di asilo.
(8) In particolare, il Consiglio europeo sottolineava la necessità che l'Unione europea contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, e chiedeva di sviluppare programmi di protezione regionale dell'UE, incluso un programma comune di reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.
(9) Il Consiglio europeo auspicava inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazione fattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabile in tutta l'Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all'utilizzo di informazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l'altro, della posizione geografica.
(10) Alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, del Fondo europeo per i rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», è opportuno creare il nuovo Fondo europeo per i rifugiati (di seguito denominato «il Fondo»), in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.
(11) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.
(12) Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).
(13) La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7), la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (8) e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del ... che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (9), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.
(14) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (10), applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.
(15) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra i compiti fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.
(16) Alla luce del programma dell'Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modo più efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, anche quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza.
(17) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacità di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri.
(18) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli
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