Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1153 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure and amending Regulation (EU) No 1014/2010 (Text with EEA relevance)

Coming into Force27 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1153
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1153/oj
Published date07 July 2017
Date02 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 7 July 2017
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7.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/679

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1153 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP), di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle - NEDC), attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.
(2) Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è opportuno introdurre un metodo di correlazione tra i rispettivi valori al fine di verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009.
(3) La procedura WLTP sarà introdotta gradualmente, a decorrere dal 1o settembre 2017 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2018 per tutti i veicoli. Dal 1o settembre 2019, quando saranno stati progressivamente eliminati anche i veicoli di fine serie, tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell’Unione saranno sottoposti a prova secondo la procedura WLTP. Durante il periodo intermedio è opportuno continuare a verificare il rispetto degli obiettivi per le emissioni specifiche utilizzando valori per le emissioni di CO2 basati sulla procedura NEDC.
(4) Tuttavia, occorre limitare l’onere delle prove sia per i costruttori che per le autorità di omologazione ed è pertanto auspicabile prevedere la possibilità di stabilire mediante simulazioni i valori di riferimento delle emissioni di CO2 per la procedura NEDC. A tal fine è stato messo a punto uno specifico strumento di simulazione del veicolo («strumento di correlazione»). I dati di input per lo strumento di correlazione non dovrebbero richiedere prove supplementari bensì essere ricavati dalle prove di omologazione per tipo secondo la procedura WLTP.
(5) Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 applicabili ai costruttori e ai diversi tipi di autoveicoli dovranno, dopo il passaggio alla procedura WLTP, mantenere un rigore comparabile a quello definito nel regolamento (CE) n. 443/2009 con riferimento ai livelli di emissione di CO2 determinati in base alla procedura NEDC. La procedura di correlazione dovrebbe quindi tener conto delle condizioni di prova NEDC esplicitamente richieste per la concessione dell’omologazione.
(6) Per alcune tecnologie avanzate dei veicoli o specifiche configurazioni tecniche lo strumento di correlazione potrebbe non essere in grado di fornire valori di CO2 NEDC sufficientemente precisi. In tali casi, il costruttore dovrebbe avere la possibilità di effettuare, invece, una prova fisica sul veicolo. Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza, a tali prove dovrebbero applicarsi le medesime condizioni di prova NEDC che sono state definite per lo strumento di correlazione.
(7) Il regolamento (CE) n. 443/2009 prevede una serie di modalità applicabili per agevolare il conseguimento degli obiettivi di emissioni specifiche. Per garantire un rigore comparabile, è necessario apportare alcuni adeguamenti al calcolo dei supercrediti di cui all’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 e ai risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 12 di tale regolamento. Tuttavia, si ritiene che le condizioni quadro di tali modalità non dipendano direttamente dalla procedura di prova applicata e dovrebbero, di conseguenza, essere mantenute invariate, compresi i massimali fissati rispettivamente per i supercrediti e per i risparmi di CO2 da innovazioni ecocompatibili.
(8) È importante garantire che le tolleranze procedurali e i risultati dello strumento di correlazione siano applicati secondo le intenzioni e non con il fine di ridurre artificialmente i valori di emissione di CO2 usati per verificare la conformità agli obiettivi. È opportuno pertanto eseguire un numero limitato di prove fisiche casuali sui veicoli per verificare che i dati di input e i valori di riferimento NEDC ottenuti con lo strumento di correlazione siano determinati correttamente. Qualora si constati, a seguito di una prova casuale, che un costruttore ha dichiarato ai fini dell’omologazione un valore di CO2 NEDC inferiore alla tolleranza ammessa per il risultato della misurazione o si rilevi che sono stati forniti dati di input non corretti, la Commissione dovrebbe poter determinare e applicare un fattore di correzione al fine di aumentare le emissioni specifiche medie del costruttore. Una siffatta disposizione dovrebbe anche disincentivare gli abusi e l’uso eccessivo delle tolleranze di misurazione.
(9) Atteso che le modalità di monitoraggio dei valori delle emissioni di CO2 sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (4), anche le relative disposizioni devono essere adattate alla nuova procedura di prova. Nell’ambito della procedura WLTP, un valore di emissioni specifiche di CO2, sarà calcolato e riportato nel certificato di conformità di ogni singolo veicolo. Al fine di controllare e verificare efficacemente tali valori, è necessario utilizzare i numeri di identificazione dei veicoli come base del monitoraggio.
(10) In considerazione dei necessari notevoli adeguamenti dei sistemi di immatricolazione dei veicoli e di controllo delle emissioni di CO2, è opportuno permettere agli Stati membri di introdurre progressivamente i nuovi parametri di monitoraggio nel 2017 e di esigere la nuova serie di dati completi solo a decorrere dal 2018. I dati da comunicare per il 2017 dovrebbero includere almeno i dati richiesti per verificare il rispetto degli obiettivi e per prevenire abusi della procedura di correlazione.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a) un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e quelle determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;
b) una procedura di applicazione del metodo di cui alla lettera a) per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore;
c) le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1014/2010 per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da tener conto della variazione dei valori di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) : «valori di CO2 NEDC» : le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate nei certificati di conformità;
2) : «valori di CO2 NEDC misurati» : le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto) determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 mediante prove fisiche sul veicolo;
3) : «valori di CO2 WLTP» : le emissioni di CO2 (ciclo misto) determinate secondo la procedura di prova di cui all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/;
4) : «famiglia di interpolazione WLTP» : la famiglia di interpolazione secondo la definizione di cui all’allegato XXI, punto 5.6, del regolamento (UE) 2017/;
5) : «strumento di correlazione» : il modello di simulazione di cui all’allegato I, sezione 2.

Articolo 3

Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

1. Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori di emissioni massiche di CO2 (ciclo misto):

a) per i tipi di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC;
b) per i tipi esistenti di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati per l’anno civile 2017 fino al 31 agosto 2018, e i valori di CO2 NEDC a decorrere dal 1o settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020;
c) per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i valori di CO2 NEDC misurati.

2. I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 10 000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi possono...

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