Commission Regulation (EC) No 327/98 of 10 February 1998 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice
Coming into Force | 14 February 1998 |
End of Effective Date | 27 December 2011 |
Celex Number | 31998R0327 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1998/327/oj |
Published date | 11 February 1998 |
Date | 10 February 1998 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 37, 11 February 1998 |
Regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 11/02/1998 pag. 0005 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 327/98 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1998 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1,
vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità europea, è stata decisa l'apertura, dal 1° gennaio 1996, di un contingente annuale per l'importazione di 63 000 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a dazio zero nonché di un contingente di 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 con un dazio fisso di 88 ECU/t; che tali contingenti sono stati inclusi nell'elenco concernente le Comunità europee di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera a), del GATT 1994; che, durante i negoziati, si è concordato con gli Stati Uniti che si sarebbero dovute tenere ulteriori consultazioni su come mettere in atto le quote convenute; che tali consultazioni non hanno sinora condotto ad un risultato; che le importazioni soggette a dazi doganali dagli Stati membri dovrebbero essere previste unicamente alla conclusione delle consultazioni;
considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia ai sensi dell'articolo XXIII del GATT, è stato convenuto di aprire un contingente annuale di 80 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 con una riduzione di 28 ECU/t del dazio all'importazione;
considerando che gli impegni di cui sopra prevedono che nella gestione di questi contingenti si tenga conto dei fornitori tradizionali;
considerando che, per evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di tali contingenti perturbino la commercializzazione normale del riso di produzione comunitaria, è opportuno scaglionarle nell'arco dell'anno in modo che possano essere meglio assorbite dal mercato comunitario;
considerando che, ai fini di un corretta gestione amministrativa dei contingenti di cui sopra e in particolare per garantire che le quantità stabilite non siano superate, devono essere stabilite modalità particolari per quanto concerne la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (4);
considerando che è necessario indicare che nel quadro del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 (6);
considerando che la Commissione ha adottato le misure riguardanti l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari in data 5 luglio 1996; che tali misure non erano conformi al parere del comitato di gestione per i cereali; che la Commissione ha differenziato la loro applicazione e le ha comunicate al Consiglio; che in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (8), il Consiglio ha adottato una decisione diversa entro il termine di un mese; che tale decisione riguarda il controllo, da parte della Commissione, dei flussi tradizionali degli scambi verso la Comunità, in particolare per quanto concerne le importazioni in piccole confezioni, nonché l'eventuale rischio di sovvenzioni incrociate; che occorre quindi riconfermare le disposizioni introdotte dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1522/96, del 24 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 112/97 della Commissione (10);
considerando che, nel quadro delle consultazioni con la Thailandia in virtù dell'articolo XXIII del GATT, si è convenuto di adeguare certe disposizioni del regolamento (CE) n. 1522/96, in particolare quelle relative al periodo di validità dei titoli d'importazione e alla distribuzione delle quote contingentali per il riso lavorato e per le rotture di riso; che, allo scopo di rispettare il risultato di tali consultazioni, è opportuno che la quota del mese di gennaio 1998 per il riso semilavorato e lavorato originario della Thailandia nonché per le rotture di riso di tutte le...
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