Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013)

Coming into Force29 November 2006
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006D1639
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/1639/oj
Published date09 November 2006
Date24 October 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 09 November 2006
L_2006310IT.01001501.xml
9.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310/15

DECISIONE N. 1639/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, l'articolo 157, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l’obiettivo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Esso ha sottolineato l’importanza di creare un clima favorevole alle piccole e medie imprese (PMI) e ha riconosciuto l’importanza di diffondere le migliori pratiche e garantire una maggiore convergenza tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha definito la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile, al fine di garantire che la crescita economica, l’integrazione sociale e la tutela dell’ambiente procedano di pari passo. Le modalità produttive delle imprese rivestono un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile.
(2) Per contribuire ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, occorre varare un Programma quadro per la competitività e l’innovazione (qui di seguito denominato «il programma quadro»).
(3) Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2005, al Consiglio europeo di primavera «Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione — Il rilancio della strategia di Lisbona», in cui si auspicano azioni per ottenere crescita e competitività e rendere l’Europa un luogo più attraente per chi investe e lavora, e si ricorda che occorre stimolare l’iniziativa imprenditoriale, attrarre capitale di rischio sufficiente per dare vita a nuove imprese e sostenere una forte base industriale europea, promuovendo l’innovazione e in particolare l’eco-innovazione, l’assorbimento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. Mentre la competitività è in larga misura promossa da aziende molto dinamiche che operano in mercati aperti e concorrenziali e sono sostenute da un contesto adatto, in particolare da un quadro normativo che stimola l’innovazione, il finanziamento comunitario ha un ruolo di sostegno e di finanziamento complementare, per risolvere le carenze del mercato.
(4) La Carta europea per le piccole imprese (di seguito denominata «la Carta»), approvata dal Consiglio europeo di Santa Maria de Feira del 19 e 20 giugno 2000, descrive le piccole imprese come la spina dorsale dell'economia europea. Il carattere, i requisiti e le aspettative specifici delle piccole imprese e delle imprese artigianali dovrebbero essere tenuti presenti in modo più efficace nelle politiche nazionali ed europee. Le misure comunitarie per promuovere le PMI, quali la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2005 dal titolo «Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» dovrebbero tener conto degli obiettivi fissati nella Carta, e il programma quadro dovrebbe essere utilizzato come mezzo per progredire verso gli obiettivi fissati in quest'ultimo.
(5) Il programma quadro dovrebbe trattare particolarmente delle PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (4). Il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alle caratteristiche e ai requisiti specifici delle «gazzelle» nonché delle microimprese e delle imprese artigianali nonchè di specifici gruppi destinatari, tra cui le donne imprenditrici.
(6) Il programma quadro dovrebbe riunire le misure comunitarie specifiche in materie di imprenditorialità, PMI, competitività industriale, innovazione, TIC, tecnologie ambientali ed energia intelligente che, finora, sono state disciplinate dalla decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all’attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell’industria europea (5), dalla decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (6), dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (7), dalla decisione 2000/819/CE del Consiglio, del20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (8), dalla decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione (9), dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (10) per sostenere lo sviluppo sostenibile nel settore dell’energia e dalla decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d’azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell’informazione (MODINIS) (11).
(7) Il programma quadro dovrebbe stabilire una serie di obiettivi comuni, la dotazione finanziaria complessiva per il perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi di misure di attuazione e i meccanismi per il monitoraggio e la valutazione, nonché per la protezione degli interessi finanziari della Comunità.
(8) In linea con la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione nel contesto della strategia di Lisbona» e facendo riferimento al manuale di Oslo dell'OCSE, si intende che l'innovazione comprenda il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati ad essi associati; l'attuazione di nuovi metodi di progettazione, produzione, approvvigionamento e distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro, nonché nelle competenze dei lavoratori e comprenda l'innovazione tecnologica, non tecnologica e organizzativa.
(9) Il programma quadro dovrebbe escludere le attività di ricerca e sviluppo tecnologico effettuate in conformità dell’articolo 166 del trattato. Dovrebbe essere complementare al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (12) (di seguito denominato «il settimo programma quadro RST»), trattando dell'innovazione, sia non tecnologica che tecnologica, che ha superato la fase finale della dimostrazione ed è pronta per la prima applicazione commerciale (sperimentazione delle innovazioni per l'applicazione sui mercati). Occorre garantire che non vi siano gap finanziari fra ricerca, sviluppo e applicazione (attività di trasferimento tecnologico inclusa la fase di pre-avviamento). Pertanto il finanziamento del trasferimento dei risultati della ricerca alla commercializzazione è un compito da svolgere in stretto coordinamento con il settimo programma quadro RST e con altri pertinenti programmi di ricerca.
(10) Il programma quadro dovrebbe coprire altresì la prima applicazione commerciale di tecnologie esistenti che devono essere utilizzate in modo nuovo e innovativo. In alcune circostanze i progetti pilota per la dimostrazione tecnologica dovrebbero essere coperti da entrambi i programmi, vale a dire il programma quadro e il settimo programma quadro RST. Ciò dovrebbe accadere soltanto quando alcune soluzioni tecnologiche (per esempio gli standard tecnici nel settore delle TIC) devono essere convalidate durante la fase di prima applicazione commerciale di una tecnologia già dimostrata in altro modo.
(11) Il programma quadro dovrebbe essere complementare ai fondi strutturali e ad altri pertinenti programmi comunitari, pur riconoscendo che ciascuno strumento dovrebbe operare secondo le proprie specifiche procedure. Pertanto gli stessi costi ammissibili non dovrebbero essere finanziati due volte.
(12) Gli obiettivi comuni del programma quadro dovrebbero essere perseguiti mediante programmi specifici denominati «programma per l’innovazione e l’imprenditorialità», «programma di sostegno alla politica in materia di TIC» e «programma Energia intelligente — Europa».
(13) In tutti i programmi e le attività contemplati dal programma quadro bisognerebbe tener conto dei principi di trasparenza e di pari opportunità.
(14) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (13).
(15)
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