Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC

Coming into Force07 December 2016,07 January 2017,06 October 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1624
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1624/oj
Published date16 September 2016
Date14 September 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 251, 16 September 2016
L_2016251IT.01000101.xml
16.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1624 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) In occasione della sua riunione del 25-26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha invitato a compiere maggiori sforzi per affrontare i flussi migratori senza precedenti verso il territorio dell'Unione in modo globale, incluso mediante il rafforzamento della gestione delle frontiere per meglio gestire i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, in occasione della riunione informale sulla migrazione del 23 settembre 2015 i capi di Stato o di governo hanno sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, in particolare attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ed Europol, nonché con risorse umane e contributi tecnici forniti dagli Stati membri.
(2) L'obiettivo dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è di sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, quale necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione. L'obiettivo consiste nel gestire efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne e affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera e garantendo un livello elevato di sicurezza nell'Unione. Al contempo è necessario agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da salvaguardare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione.
(3) La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli, comprende misure nei paesi terzi, come quelle previste nel quadro della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi vicini, misure per il controllo delle frontiere alle frontiere esterne, analisi del rischio e misure nello spazio Schengen e rimpatrio.
(4) Nell'attuare una gestione europea integrata delle frontiere, è opportuno assicurare la coerenza con gli altri obiettivi politici, ivi incluso il corretto funzionamento dei trasporti transfrontalieri.
(5) Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia di frontiera e costiera europea. Essa dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e di attrezzature adeguate. La guardia di frontiera e costiera europea, dovrebbe comprendere l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In tal modo, si baserà sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia a livello dell'Unione.
(6) La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere attuata quale responsabilità condivisa dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di vigilanza delle frontiere marittime e altri compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle proprie frontiere esterne, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne rafforzando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure.
(7) La gestione europea integrata delle frontiere non modifica le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nel settore doganale, in particolare per quanto riguarda i controlli, la gestione dei rischi e lo scambio di informazioni.
(8) L'elaborazione della politica e della normativa relative al controllo delle frontiere esterne e al rimpatrio, compreso lo sviluppo di una strategia di gestione europea integrata delle frontiere, resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea. È opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
(9) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come Frontex, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (3). Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1o maggio 2005, è riuscita a sostenere gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, l'analisi del rischio, lo scambio di informazioni, le relazioni con paesi terzi e i rimpatri di rimpatriandi.
(10) Occorre monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future alle frontiere esterne, garantire un livello elevato di sicurezza interna dell'Unione, salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen e rispettare il principio generale di solidarietà. Alla luce di ciò, occorre rafforzare la gestione delle frontiere esterne basandosi sulle attività svolte da Frontex e sviluppandola ulteriormente in un'agenzia che condivide la responsabilità della gestione delle frontiere esterne.
(11) È quindi opportuno ampliare i compiti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Per tenere conto di tali cambiamenti, essa dovrebbe essere rinominata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e continuerà a essere nota come Frontex. Dovrebbe continuare a essere la stessa persona giuridica, con piena continuità in tutte le sue attività e procedure. Il ruolo principale dell'Agenzia dovrebbe consistere nel definire una strategia tecnica e operativa per l'attuazione della una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione; sovrintendere all'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne; fornire maggiore assistenza tecnica e operativa agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere; garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne; fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare di persone in pericolo; nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.
(12) L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le responsabilità degli Stati membri relative al mantenimento l'ordine pubblico e alla tutela della sicurezza interna.
(13) L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
(14) I compiti e le competenze più ampi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali e da una responsabilità accresciuta.
(15) Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, anche mediante operazioni militari a fini di contrasto, a condizione che questa cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia.
(16) Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni accurate in modo tempestivo. Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
(17) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere, nel loro stesso interesse e nell'interesse di altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati europee. Del pari, essi dovrebbero garantire che tali dati siano accurati e aggiornati nonché ottenuti e introdotti in modo lecito.
(18) È opportuno che l'Agenzia elabori analisi del rischio, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata del rischio, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni adeguate su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera,
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