Commission Regulation (EC) No 828/2007 of 13 July 2007 concerning the permanent and provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 August 2007
End of Effective Date18 July 2017
Celex Number32007R0828
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/828/oj
Published date14 July 2007
Date13 July 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 184, 14 July 2007
L_2007184IT.01001201.xml
14.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184/12

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2007

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento stesso.
(3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i polli da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.
(6) L'uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) è stato provvisoriamente autorizzato per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per i tacchini sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato II del presente regolamento.
(7) Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per quattro anni del preparato Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) per salmoni e trote. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato il 25 gennaio 2006. Dalla valutazione risultano soddisfatte le condizioni per tale autorizzazione di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato, secondo quanto specificato nell'allegato III del presente regolamento, per un periodo di quattro anni.
(8) Dalla valutazione di tali richieste emerge la necessità di imporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5).
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle...

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