2008/855/EC: Commission Decision of 3 November 2008 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States (notified under document number C(2008) 6349) (Text with EEA relevance)

Coming into Force31 December 2011
End of Effective Date15 December 2013
Celex Number32008D0855
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/855/oj
Published date13 November 2008
Date03 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 13 November 2008
L_2008302IT.01001901.xml
13.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2008) 6349]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/855/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa definisce le misure da adottare in caso di focolai epidemici di peste suina classica. Dette misure comprendono i piani adottati dagli Stati membri ai fini dell’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e le vaccinazioni di emergenza dei suini selvatici in talune condizioni.
(2) La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (4) è stata adottata in risposta ai focolai di peste suina classica presenti negli Stati membri in questione. La suddetta decisione definisce misure di controllo relative alla peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui la malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione del contagio ad altre zone della Comunità.
(3) Gli Stati membri in questione devono adottare le misure necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica. Pertanto, hanno presentato alla Commissione piani di eradicazione e piani di vaccinazione d’emergenza contro la malattia che definiscono le misure necessarie per eradicarla dalle zone indicate nei piani e qualificate come infette e che indicano inoltre le misure necessarie da applicare agli allevamenti di suini in tali zone.
(4) La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. Affinché i provvedimenti legislativi comunitari risultino chiari è pertanto opportuno suddividere le zone ed elencarle in tre distinti settori, a seconda della situazione epidemiologica di ciascuna zona.
(5) A livello generale, dal momento che gli spostamenti di suini vivi dalle zone infette comportano rischi più elevati rispetto agli spostamenti di carni e preparati e prodotti a base di carne, sarebbe opportuno vietare gli spostamenti di suini vivi dagli Stati membri interessati.
(6) Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provenienti da animali infetti possono contribuire alla diffusione del virus della peste suina classica. Pertanto, per prevenire la diffusione ad altre zone della Comunità è opportuno vietare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni dalle zone in questione elencate nell’allegato alla presente decisione.
(7) È opportuno che in un elenco figurino gli Stati membri e le zone in cui la situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica risulta più favorevole e pertanto, in deroga al divieto generale, è possibile la spedizione di suini vivi verso altre zone sottoposte a restrizione, purché vengano applicate opportune misure di salvaguardia. Le carni di suini fresche provenienti da allevamenti situati in queste zone, nonché i preparati a base di carne ed i prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni dei suini in questione possono essere inoltre spedite verso altri Stati membri.
(8) Alcune zone interessate dall’epidemia di peste suina classica nei suini selvatici sono attraversate da frontiere nazionali e comprendono territori confinanti di due Stati membri. Sarebbe quindi opportuno definire le misure di controllo della malattia relative alle restrizioni sulle spedizioni di suini vivi nell’ambito delle zone confinanti dei due Stati membri.
(9) Data la situazione epidemiologica in alcune aree dell’Ungheria e della Slovacchia è opportuno che queste rientrino nel primo elenco.
(10) In un secondo elenco dovrebbero figurare le zone in cui la situazione epidemiologica dei cinghiali selvatici o dei suini negli allevamenti è meno favorevole a causa di focolai sporadici. Da queste zone le spedizioni di suini vivi non sono considerate sicure, a differenza delle carni fresche di suini provenienti da allevamenti e dei preparati e dei prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni di questi suini e che possono essere spediti ad altri Stati membri, purché vengano adottate ulteriori misure di salvaguardia da indicare nella presente decisione.
(11) In un terzo elenco dovrebbero essere comprese le zone dalle quali né suini vivi, né carni fresche di suini e prodotti a base di carne possono, a livello generale, essere spediti ad altri Stati membri. Tuttavia, è possibile che i preparati a base di carne di suino e i prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini possano essere spediti verso altri Stati membri se vengono trattati in modo da garantire l’eliminazione del virus della peste suina classica.
(12) Peraltro, al fine di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, è opportuno disporre che la spedizione di carni fresche di suini e preparati a base di carne, nonché prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini provenienti dagli Stati membri nei quali vi sono zone comprese nel terzo elenco siano sottoposti a determinate condizioni. In particolare, le carni di suini e i prodotti e i preparati a base di carni di suino dovrebbero essere contrassegnati con un marchio specifico, da non confondere con i bolli sanitari per le carni suine, di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6).
(13) Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto a provvedimenti di divieto di spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suini, da alcune zone del suo territorio, occorre definire alcune prescrizioni, in particolare relativamente alla certificazione, per la spedizione delle carni, preparati e prodotti in questione da altre zone del territorio del particolare Stato membro non sottoposte a divieti.
(14) La decisione 2006/805/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente decisione.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato («gli Stati membri interessati»).

La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l’eradicazione della peste suine classica o i piani per la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione.

Articolo 2

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell’allegato verso altri Stati membri

Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi vengano spediti dai loro territori verso altri Stati membri soltanto se i suini provengono da:

a) zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato; nonché
b) aziende in cui, nel corso dei 30 giorni immediatamente precedenti alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell’allegato.

Articolo 3

Deroghe relative alla spedizione tra Stati membri di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato

1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte dell’allegato e appartenente ad un altro Stato membro possono essere autorizzate dallo Stato membro di spedizione, a condizione che i suini provengano da un allevamento in cui:

a) nessun suino vivo sia stato introdotto nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione;
b) un esame clinico per la ricerca del virus della peste suina classica sia stato effettuato da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di controllo e di campionamento di cui all’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (7), capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3; nonché
c) siano state
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