Commission Regulation (EC) No 1121/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the support schemes for farmers provided for in Titles IV and V thereof

Coming into Force01 January 2010,09 December 2009
End of Effective Date26 June 2014
Celex Number32009R1121
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1121/oj
Published date02 December 2009
Date29 October 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 02 December 2009
L_2009316IT.01002701.xml
2.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 316/27

REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 87, paragrafo 4, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 103, paragrafo 1, l’articolo 142, lettere c), e), q) e s), e l’articolo 147,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2). Le modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere adattato alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle contenute nel titolo IV e nel titolo V, capitoli 2 e 4, di detto regolamento. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1973/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) Ai fini di una gestione efficiente dei regimi previsti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti da erogare in virtù di alcuni di questi regimi devono essere limitati alla dimensione minima delle superfici («pagamenti per superficie»). La dimensione minima della superficie deve essere fissata in funzione delle particolari dimensioni delle aziende in alcuni Stati membri o delle specifiche condizioni di talune produzioni.
(3) Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla coltivazione delle colture, in particolare per le colture proteiche, il riso e i prodotti ortofrutticoli. Data la diversità delle pratiche agricole all’interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.
(4) Deve essere autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per una data parcella coltivata nel corso di un anno, salvo qualora l’aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.
(5) I regimi di sostegno prevedono che, se la superficie, la quantità o il numero di animali per i quali è chiesto l’aiuto supera i massimali, detta superficie, quantità o numero vengono ridotti proporzionalmente durante l’anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di comunicare alla Commissione le superfici, le quantità o i numeri per i quali l’aiuto è stato versato.
(6) Le modalità di pagamento e il calcolo dell’aiuto specifico per il riso dipendono non solo dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009, ma anche dall’eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni in cui le parcelle coltivate vengono messe a coltura e dalla dimensione minima delle superfici. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all’istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione delle superfici e sottosuperfici di base.
(7) La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 comporta una riduzione dell’aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da prendere in considerazione e i coefficienti applicabili.
(8) Ai fini del controllo dei pagamenti dell’aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché i termini da rispettare per tali comunicazioni.
(9) Gli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti della quota fissata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4). Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell’aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di quote stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
(10) È opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.
(11) In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.
(12) Ai fini dell’efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l’aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi isolati. Occorre pertanto stabilire la dimensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati.
(13) L’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie. Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5), direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6) e direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7).
(14) Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati.
(15) Conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di Cannabis sativa L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Per garantire, nell’insieme della Comunità, un’applicazione uniforme delle modalità di concessione dell’aiuto, le varietà ammissibili di Cannabis sativa L. devono essere quelle definite ammissibili ai pagamenti diretti a norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.
(16) Il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento specifico per il cotone. Occorre adottare le modalità di applicazione di questo regime. Tali modalità devono disciplinare, in particolare, l’autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e il riconoscimento delle varietà. È inoltre opportuno stabilire un criterio per la definizione di «semina». Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità minima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.
(17) Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della
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