Council Directive 90/396/EEC of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels

Coming into Force09 July 1990
End of Effective Date04 January 2010
Celex Number31990L0396
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/396/oj
Published date26 July 1990
Date29 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 196, 26 July 1990
EUR-Lex - 31990L0396 - IT 31990L0396

Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1990 pag. 0015 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0228
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0228


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (90/396/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas;

considerando che in taluni Stati membri disposizioni cogenti determinano in particolare il livello di sicurezza richiesto agli apparecchi a gas attraverso la specificazione delle caratteristiche di progettazione e di funzionamento e la definzione delle procedure di ispezione; che queste disposizioni cogenti non determinano necessariamente un diverso livello di sicurezza da uno Stato membro all'altro, ma ostacolano invece, per la loro diversità, il commercio all'interno della Comunità;

considerando che negli Stati membri sono fissate condizioni diverse in materia di tipi di gas e di pressioni di alimentazione; che queste condizioni non sono armonizzate in quanto si deve tener conto delle caratteristiche peculiari della situazione di ciascuno Stato membro in fatto di approvvigionamento e distribuzione dell'energia;

considerando che il Libro bianco concernente il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68 il ricorso a una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che il diritto comunitario, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità consistente nella libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria, dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali sulla commercializzazione dei prodotti, debbano essere ammessi qualora tali ostacoli possano essere riconosciuti necessari per far fronte ad esigenze imperative; che quindi l'armonizzazione legislativa deve limitarsi, nel

caso presente, alle sole prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti imperativi ed essenziali della sicurezza, della salute e del risparmio energetico relativi agli apparecchi a gas; che questi requisiti devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia poiché essi sono essenziali;

considerando che il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituiscono un obiettivo essenziale della presente direttiva e della sicurezza quale essa è definita dai requisiti essenziali;

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute è imperativo per garantire la sicurezza degli apparecchi a gas; che l'efficienza energetica è un requisito essenziale; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione;

considerando che la presente direttiva definisce pertanto unicamente i requisiti essenziali; che per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo, che riguardino in particolare la costruzione, il funzionamento e l'installazione degli apparecchi a gas e il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali; che queste norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di disposizioni non cogenti; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, firmati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (4), nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;

considerando che, in attesa dell'adozione di norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la conformità ai requisiti essenziali e facilitare così la libera circolazione degli apparecchi a gas, accettando, a livello

comunitario, prodotti che siano conformi alle norme nazionali e la cui conformità ai requisiti essenziali sia stata confermata attraverso una procedura di verifica comunitaria;

considerando che è necessario verificare la conformità ai requisiti tecnici in questione per proteggere efficacemente gli utilizzatori e i terzi; che le procedure di certificazione esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che per evitare il moltiplicarsi delle ispezioni, risultanti in pratica in ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi a gas, è necessario prevedere il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione applicate dagli Stati membri; che, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di certificazione, occorre in particolare stabilire procedure comunitarie armonizzate ed armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati dell'esecuzione di tali procedure;

considerando che la responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per la sicurezza, la salute e l'efficienza energetica considerati nei requisiti essenziali deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che prevede adeguate procedure comunitarie;

considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti;

considerando che il Consiglio ha adottato il 17 settembre 1984 la direttiva quadro 84/530/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 86/312/CEE (6), sugli apparecchi a gas e la direttiva particolare 84/531/CEE (7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (8), sugli scaldacqua a gas; che tali direttive devono essere abrogate in quanto riguardano lo stesso settore contemplato dalla presente direttiva;

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo di applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda:

- gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illumina-

zione e il lavaggio, i quali bruciano cumbustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 gC, in seguito denominato «apparecchi». Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati;

- i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas, in seguito denominati «dispositivi».

2. Sono esclusi dal campo di applicazione definito nel paragrafo 1 gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

3. Ai fini della presente direttiva, per «combustibile gassoso» si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una temperatura di 15 gC e ad una pressione di 1 bar.

4. Ai fini della presente direttiva un apparecchio si considera «usato normalmente» quando è:

- correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante,

- usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione e

- usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché gli apparecchi di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione anteriormente al 1g gennaio 1991 i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul loro territorio. Comunicano inoltre in tempo utile qualsiasi modifica. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli apparecchi e i dispositivi di cui all'articolo 1 devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I.

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