Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (Text with EEA relevance)

Coming into Force11 January 2006,01 January 2006
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32005R2076
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2076/oj
Published date02 December 2008
Date05 December 2005
L_2005338IT.01008301.xml
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/83

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’entrata in vigore, il 1o gennaio 2006, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 comporterà considerevoli cambiamenti alle norme ed alle procedure che dovranno essere seguite dagli operatori del settore alimentare e dalle autorità competenti degli Stati membri. L’applicazione di alcuni di questi provvedimenti con effetto immediato dal 1o gennaio 2006 determinerebbe in alcuni casi difficoltà pratiche. Si dovrebbe dunque prevedere un periodo che permetta una transizione morbida alla piena attuazione delle nuove norme e procedure.
(2) Nel fissare la durata del periodo transitorio, è opportuno tener conto del fatto che entro i primi quattro anni è previsto un primo riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene.
(3) Occorrerebbe dunque prevedere un periodo transitorio durante il quale certe prescrizioni di quei regolamenti possano essere attuate progressivamente. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve. Occorrerebbe anche prevedere la possibilità di rivedere tali disposizioni alla luce dell’esperienza acquisita.
(4) Come disposizione transitoria standard, dovrebbe continuare ad essere possibile commercializzare i prodotti fabbricati prima dell’applicazione delle nuove norme. La disposizione dovrebbe applicarsi per tutto il periodo transitorio, a meno che la durata di conservazione del prodotto sia più breve.
(5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo campo d’applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. La direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (5), e la direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1991, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento (6), hanno anch’esse consentito agli Stati membri di derogare alle norme generali al riguardo senza limitare tale possibilità di deroga alle carni fresche. Tale possibilità dovrebbe essere mantenuta durante il periodo transitorio.
(6) L’attività relativa al riconoscimento degli stabilimenti, in particolare di quelli che secondo le norme precedentemente applicabili non dovevano essere riconosciuti e ai quali era consentito commercializzare la loro produzione soltanto sul loro mercato nazionale, impone alle autorità competenti un onere gravoso. Occorrerebbe dunque prevedere una disposizione transitoria che permetta a tali stabilimenti di continuare a commercializzare sui loro mercati nazionali fino a quando non vengano effettivamente riconosciuti.
(7) La disposizione transitoria riguardante l’uso dei materiali di confezionamento e imballaggio e delle attrezzature per la marchiatura, contenuta nell’allegato II, sezione I, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, deve essere rivista al fine di rendere più rigorose le norme sull’utilizzo delle attrezzature per la marchiatura, tenendo però conto delle aspettative degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda la tolleranza concessa relativamente all’uso del materiale di marchiatura acquistato prima dell’attuazione del nuovo quadro normativo. Pertanto, occorrerebbe sopprimere le pertinenti disposizioni di tale regolamento e adottarne di nuove nell’ambito del presente regolamento. Tenuto conto del rischio di abuso d’un siffatto regime transitorio, la sua durata dovrebbe essere limitata e occorrerebbe adottare le precauzioni necessarie per far sì che le vecchie attrezzature per la marchiatura non conformi alle nuove regole siano ritirate appena possibile e non più tardi della fine del periodo transitorio. L’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(8) Le prescrizioni sanitarie relative all’importazione degli alimenti di origine animale non saranno del tutto armonizzate per certi tipi di prodotti e le condizioni di importazione ad essi applicabili durante il periodo transitorio dovrebbero essere chiarite.
(9) La fornitura di informazioni sulla catena alimentare è un nuovo obbligo imposto agli operatori del settore alimentare. Dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio per la piena attuazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare. In particolare, per agevolare il flusso di informazioni tra l’azienda agricola ed il macello, occorrerebbe adottare una disposizione transitoria che renda meno rigoroso l’obbligo di fornire informazioni 24 ore prima dell’arrivo degli animali al macello.
(10) L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 esige che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto firmi il certificato che accompagna gli ungulati non domestici d’allevamento dall’azienda agricola al macello. La direttiva 91/495/CEE richiede la firma del servizio veterinario. Tale disposizione dovrebbe essere mantenuta durante il periodo transitorio.
(11) Il certificato previsto dall’allegato I, capitolo X, parte B, del regolamento (CE) n. 854/2004 è più dettagliato di quello precedentemente prescritto. Il modello di attestato contenuto nell’allegato III della direttiva 91/495/CEE dovrebbe essere accettato durante il periodo transitorio.
(12) L’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 richiede che le materie prime della carne macinata soddisfino certi criteri e stabilisce norme in materia di etichettatura. I criteri di composizione della carne macinata per quanto riguarda in particolare la percentuale di grassi e il rapporto tessuto connettivo/proteine di carne dovrebbero essere valutati. In attesa del risultato di tale valutazione, è opportuno mantenere i criteri fissati dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (7).
(13) Sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca il principio generale secondo cui gli operatori del settore alimentare, se necessario per motivi igienici, non usano sostanze diverse dall’acqua potabile, disposizioni che consentono l’utilizzo di acqua pulita per la lavorazione dei pesci sono contenute tanto nell’allegato II, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto nell’allegato III, capitolo I, parte II, e nell’allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la lavorazione di pesci a bordo di navi. Poiché l’uso di acqua pulita non rappresenta un rischio per la sanità pubblica se corrisponde alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al fine di permettere agli stabilimenti a terra che lavorano i prodotti della pesca di adattarsi progressivamente, durante il periodo transitorio il campo d’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe essere esteso a tali stabilimenti.
(14) L’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono far sì che immediatamente prima della trasformazione il latte crudo di vacca non superi un certo valore limite. Il rispetto di tale limite è particolarmente importante per la sicurezza dei prodotti
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT