Council Directive 94/65/EC of 14 December 1994 laying down the requirements for the production and placing on the market of minced meat and meat preparations

Published date31 December 1994
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 368, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994L0065 - IT

Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0010 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0242
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0242


DIRETTIVA 94/65/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1994 che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni macinate e le preparazioni di carni sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di carni macinate e di preparazioni di carni sono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale del settore che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme di salubrità per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali carni;

considerando che l'adozione di tali norme migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

considerando che per realizzare tale obiettivo è necessario abrogare la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (4), e sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le carni che non hanno subito alcun trattamento - che non sia il trattamento per il freddo - sono soggette ai requisiti delle direttive 64/433/CEE (5) e 71/118/CEE (6); che i prodotti che hanno subito un trattamento tale da modificare le caratteristiche della carne fresca sono disciplinati dalla direttiva 77/99/CEE (7); che pertanto la produzione degli altri prodotti, presentati sia sotto forma di carni macinate che di preparazioni di carni, deve rispondere ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per tener conto delle abitudini di consumo in alcuni Stati membri e del rischio che alcuni dei prodotti presentano, se mangiati poco cotti, occorre mantenere requisiti molto rigorosi per le carni macinate e le preparazioni che possono essere oggetto di scambi;

considerando che il criterio fondamentale che la Comunità deve adottare per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno è quello di un elevato livello di tutela dei consumatori;

considerando che si applicano la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (8), e la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (9);

considerando che è risultato opportuno prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondenti ai requisiti sanitari stabiliti dalla presente direttiva, nonché una procedura di ispezione comunitaria per vigilare sull'osservanza delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che tale procedura dovrà essere basata sul principio dell'autocontrollo da parte degli stabilimenti;

considerando che la bollatura di sanità dei prodotti a base di carne costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione l'assicurazione che una spedizione è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato di sanità per controllare la destinazione di taluni prodotti;

considerando che devono applicarsi nel caso di specie le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (10);

considerando che, nel contesto degli scambi intracomunitari, devono altresì applicarsi le norme stabilite dalla direttiva 89/662/CEE (11);

considerando che occorre precisare le norme applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi;

considerando che occorre attribuire alla Commissione il compito di adottare alcune misure di applicazione della presente direttiva; che a tal fine occorre adottare procedure che instaurino una cooperazione stretta e efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato nel territorio dell'Unione nonché alle importazioni di preparazioni di carni e di carni macinate.

2. La presente direttiva non si applica alle preparazioni di carni e alle carni macinate che sono prodotte in negozi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita, per la vendita diretta al consumatore finale; tali operazioni restano soggette ai controlli sanitari prescritti dalle normative nazionali in materia di controllo del commercio al dettaglio.

3. La presente direttiva non si applica alle carni separate meccanicamente destinate alla produzione e sottoposte a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti conformemente alla direttiva 77/99/CEE.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 21, lettera a).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

1) si applicano, nella misura del necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (12);

2) si intende per:

a) carni macinate: carni che sono state sottoposte a una operazione di macinazione in frammenti o a un passaggio in un mulino elicoidale;

b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 92/45/CEE (13), nonché le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 e 8 della direttiva 91/495/CEE (14), che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento sufficiente per modificare la struttura cellulare della carne al centro e per fare così sparire le caratteristiche della carne fresca;

c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e i loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e i loro estratti aromatici;

d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio in cui si proceda alla preparazione delle carni macinate o delle preparazioni di carni:

- situato in un laboratorio di sezionamento e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I della presente direttiva;

- nel caso di produzione di preparazioni di carni, situato in uno stabilimento rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III della presente direttiva;

- allorché non è situato nei locali di uno stabilimento riconosciuto conformemente alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE o 77/99/CEE, né in un laboratorio adiacente a detto stabilimento, rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2 o capitolo III, punto 2 della presente direttiva;

e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

f) autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità alla quale essa abbia delegato tale competenza.

CAPITOLO II Immissione sul mercato di carni macinate

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano oggetto di scambi le carni fresche provenienti dalle specie bovina, suina, ovina e caprina, presentate sotto forma di carni macinate solo se rispondenti ai seguenti requisiti:

a) essere state preparate con muscoli striati (15)() - esclusi i muscoli del cuore - che soddisfano i requisiti di cui:

i) all'articolo 3 della direttiva 64/433/CEE o

ii) alla direttiva 72/462/CEE e controllati conformemente alla direttiva 90/675/CEE.

Se si tratta di carni suine fresche, esse devono inoltre esser state sottoposte a un esame di ricerca delle trichine, conformemente all'articolo 2 della direttiva 77/96/CEE (16) o a un trattamento a freddo di cui all'allegato IV della suddetta direttiva;

b) essere state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo II in un laboratorio di produzione che:

i) risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punti 1, 2 e 3;

ii) abbia ottenuto un riconoscimento e figuri nell'elenco o negli elenchi stabiliti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;

c) essere state controllate conformemente alle disposizioni dell'allegato I, capitolo V e dell'articolo 8;

d) essere state bollate ed etichettate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo VI;

e) essere state confezionate, imballate e stoccate conformemente alle rispettive disposizioni di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;

f) essere trasportate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX;

g) essere accompagnate, durante il trasporto,

i) da un documento di accompagnamento commerciale, restando inteso che esso dovrà:

- essere rilasciato dallo stabilimento di spedizione,

- recare...

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