Council Directive 91/495/EEC of 27 November 1990 concerning public health and animal health problems affecting the production and placing on the market of rabbit meat and farmed game meat

Published date24 September 1991
Subject MatterRabbit meat and farmed game meat,Veterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 24 September 1991
EUR-Lex - 31991L0495 - IT

Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0041 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0030


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (91/495/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento figurano tra i prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che l'allevamento di conigli e di selvaggina rientra in linea generale nel settore agricolo; che tale allevamento costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di questo settore e incrementarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

considerando che occorre eliminare le disparità esistenti tra gli Stati membri quanto alla salute degli animali ed alla salute pubblica, in modo da favorire gli scambi intracomunitari di queste carni, nella prospettiva del compimento del mercato interno;

considerando che le carni in questione possono diffondere malattie trasmissibili agli animali domestici e all'uomo; che è quindi necessario prevedere disposizioni che permettano di contenere tale rischio;

considerando che le carni in questione devono essere trattate in buone condizioni d'igiene per prevenire infezioni ed intossicazioni d'origine alimentare;

considerando che la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie

di animali nella Comunità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/162/CEE (5), stabilisce le norme per la notifica delle malattie degli animali nella Comunità; che è opportuno esigere per determinate malattie contagiose della selvaggina di allevamento le stesse informazioni richieste per gli altri animali domestici;

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (7), e la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (8), modificata da ultimo dalla direttiva 90/539/CEE (9), stabiliscono rispettivamente le condizioni di igiene per le carni fresche e le carni fresche di volatili da cortile; che gli animali selvatici d'allevamento destinati alla produzione di carni di selvaggina sono simili ai mammiferi e ai volatili domestici; che è pertanto opportuno estendere alle carni di selvaggina d'allevamento le norme applicabili agli scambi di carni fresche e di carni di volatili da cortile, tenendo tuttavia conto di alcuni aspetti specifici;

considerando che è opportuno prevedere deroghe per i piccoli quantitativi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento commercializzati a livello locale;

considerando che per l'organizzazione e il prosieguo dei controlli che devono essere eseguiti dallo Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia che devono essere applicate conviene fare riferimento alle norme generali stabilite dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del

26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (10);

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tal fine una procedura che istituisca una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti in materia di problemi sanitari e di polizia sanitaria concernenti la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2 della direttiva 71/118/CEE.

Inoltre, si intende per:

1) «carni di coniglio»: tutte le parti del coniglio domestico adatte al consumo umano;

2) «carni di selvaggina d'allevamento»: tutte le parti di mammiferi terrestri e volatili selvatici - comprese le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE - riprodotti, allevati e macellati in cattività, adatte al consumo umano;

3) «selvaggina d'allevamento»: i mammiferi terrestri o i volatili non considerati domestici e non menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE né all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE, ma allevati come animali domestici. Tuttavia, non sono considerati selvaggina d'allevamento i mammiferi selvaggi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

4) «paese di produzione»: lo Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda di produzione.

CAPITOLO II Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione delle carni di coniglio

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché le carni di coniglio:

a) siano ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali della direttiva 71/118/CEE e riconosciuto, ai fini del presente capitolo, conformemente all'articolo 14;

b)

siano carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c)

provengano da animali che siano stati sottoposti all'ispezione veterinaria ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale, o da ausiliari ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE, conformemente all'allegato I, capitolo I della presente direttiva, e che in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione;

d)

siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V della direttiva 71/118/CEE, eccettuate quelle di cui ai punti 28 bis e 28 ter;

e)

siano sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II della presente direttiva, o conformemente all'articolo 4 della direttiva 71/118/CEE se si tratta di ausiliari, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f)

siano munite del bollo sanitario in conformità dell'allegato I, capitolo III della presente direttiva.

Se del caso può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20, di modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché questi siano conformi alle norme di igiene; in particolare, in deroga al predetto capitolo, sono determinati secondo la procedura sopra menzionata - per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1992 - le condizioni alle quali può essere autorizzata la commercializzazione, in grandi imballaggi, di carcasse, parti di carcasse o frattaglie non marchiati in conformità del punto 11.3. a) di detto capitolo;

g)

siano conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV della presente direttiva dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h)

siano trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V della presente direttiva;

i)

se si tratta di parti di carcasse o di carni disossate, siano state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nell'articolo 3 della direttiva 71/118/CEE, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 della presente direttiva.

2. Ogni Stato membro provvede inoltre a che le carni fresche di coniglio spedite verso il territorio di un altro Stato membro siano accompagnate da un certificato sanitario durante il loro trasporto verso il paese di destinazione.

L'originale del certificato sanitario, che deve accompagnare le carni fresche di coniglio durante il trasporto verso il

destinatario, deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale all'atto dell'imbarco. Il certificato sanitario deve corrispondere, quanto a presentazione e contenuto, al modello che figura nell'allegato II; esso deve essere redatto almeno nella lingua o nelle lingue del paese di destinazione e deve contenere le informazioni previste nel modello che figura in detto allegato.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri possono autorizzare:

a) la cessione diretta da parte di un piccolo produttore di carni di coniglio ad un privato per il proprio consumo;

b)

la cessione di piccoli quantitativi limitati di carni fresche di coniglio da parte di agricoltori...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT