Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Coming into Force21 November 2011
End of Effective Date31 December 9999
Published date01 November 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/oj
Date25 October 2011
Celex Number32011R1077
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 1 November 2011
L_2011286IT.01000101.xml
1.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74, l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 85, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3). Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI stabiliscono che la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del SIS II centrale e di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.
(2) Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (4). Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (5) stabilisce che la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali e deve essere incaricato di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.
(3) Eurodac è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (6). Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio (7) fissa le necessarie modalità di applicazione.
(4) È necessario istituire un organo di gestione per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac, nonché di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fatta salva l’adozione di strumenti legislativi separati.
(5) Per creare sinergie è necessario affidare la gestione operativa di tali sistemi IT su larga scala ad un unico organismo, beneficiando di economie di scala, creando una massa critica e assicurando il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.
(6) Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti legislativi del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d’impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un’agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione, nonché del VIS.
(7) L’organo di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come un’agenzia di regolamentazione («agenzia») avente personalità giuridica. Come è stato convenuto, l’agenzia dovrebbe aver sede a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS sono svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT è stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi in cui i compiti relativi, rispettivamente, allo sviluppo tecnico e alla gestione operativa di Eurodac dovrebbero essere svolti e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di riserva per Eurodac. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi, rispettivamente, per lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede, per un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema.
(8) È di conseguenza opportuno che i compiti dell’organo di gestione definiti nei regolamenti (CE) n. 1987/2006 e (CE) n. 767/2008 siano svolti dall’agenzia. Tali compiti comprendono ulteriori adeguamenti tecnici.
(9) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002, è stata istituita presso la Commissione un’unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l’agenzia dovrebbe subentrare nei compiti della Commissione relativi alla gestione operativa di Eurodac, compresi taluni compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione dalla data in cui l’agenzia assume le sue responsabilità.
(10) La funzione centrale dell’agenzia dovrebbe essere di assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all’assolvimento dei compiti conferitile che non hanno carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione in via esclusiva o alla Commissione assistita da un comitato, nei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è esercitata dall’agenzia.
(11) L’agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, del VIS e di Eurodac e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.
(12) Inoltre, l’agenzia potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali compiti dovrebbero essere affidati all’agenzia soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d’impatto.
(13) L’agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio della ricerca e della realizzazione dei progetti pilota in conformità dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), per i sistemi IT su larga scala, in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE, su richiesta esplicita della Commissione. Se incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l’agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell’Unione europea.
(14) Affidare all’agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dovrebbe pregiudicare le norme specifiche applicabili a tali sistemi. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascun sistema IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all’agenzia.
(15) Per controllare in maniera efficace le funzioni dell’agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione. Quest’ultimo dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’agenzia, adottare le norme finanziarie applicabili all’agenzia, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’agenzia.
(16) Per quanto riguarda il SIS II, all’Ufficio europeo di polizia (Europol) e all’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbe essere conferito lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del giorno questioni relative all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Sia Europol che Eurojust dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II, istituito ai sensi del presente regolamento.
(17) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del
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