Regulation (EU) No 37/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2014 amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures

Coming into Force20 February 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/37(1)/oj
Published date21 January 2014
Date15 January 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 018, 21 January 2014
L_2014018IT.01000101.xml
21.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18/1

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2014

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).
(2) È opportuno modificare tali regolamenti di base al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:
regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio (4),
regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio (5),
regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio (6),
regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (7),
regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio (8),
regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (9),
regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio (10),
regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio (11),
regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (12),
regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio (13),
regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (14),
regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (15),
regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (16),
regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (17),
regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio (18),
regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (19),
regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio (20),
regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (21),
regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (22),
regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (23),
regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio (24),
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (25).
(4) Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono modificati conformemente all'allegato medesimo.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento si intendono fatti a tali disposizioni come modificate dal presente regolamento.

I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni dei comitati stabilite dal presente regolamento.

In tutti i regolamenti elencati nell'allegato:

a) ogni riferimento ai termini "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione";
b) ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno";
c) ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" o "comitato di cui all'articolo 133" deve essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207";
d) ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:

a) la Commissione abbia adottato un atto,
b) sia prescritta la consultazione a norma dei regolamenti elencati nell'allegato e tale consultazione sia stata avviata, oppure
c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti elencati nell'allegato e la Commissione abbia adottato tale proposta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 126) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4) Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284).

(5) Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162).

(6) Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103).

(7) Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(8) Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21).

(9) Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

(10) Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10).

(11) Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16).

(12) Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell 8.3.2003, pag. 1).

(13) Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8).

(14) Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1).

(15) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(16) Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di...

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