Council Regulation (EEC) No 866/90 of 29 March 1990 on improving the processing and marketing conditions for agricultural products

Coming into Force01 January 1990
End of Effective Date09 June 1997
Celex Number31990R0866
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1990/866/oj
Published date06 April 1990
Date29 March 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 91, 6 April 1990
EUR-Lex - 31990R0866 - IT 31990R0866

Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 06/04/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0111


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 866/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (4) prevede l'adozione di una decisione del Consiglio sulle modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esisenti, dall'altro (5);

considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento formanti oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento (denominato in appresso « Fondo »), tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfodita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1 e 5, lettera b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6);

considerando che è opportuno adottare mezzi efficaci per garantire che l'intervento comunitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di selezione che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese imputabili;

considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per l'attuazione del regolamento stesso;

considerando che per tener conto delle varie situazioni strutturali nelle diverse regioni della Comunità è opportuno diversificare i tassi della partecipazione per categoria di regioni;

considerando che, per garantire l'armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro e assicurare la complementarità dell'intervento comunitario, è necessario che gli investimenti prescelti per un finanziamento da parte del Fondo siano cofinanziati dallo Stato membro;

considerando che, per consentire il passaggio armonioso dal regime di finanziamento previsto dal regolamento (CEE) n. 355/77 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4256/88, alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento, è opportuno prevedere modalità transitorie relative all'intervento del Fondo approvato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di definire alcune modalità d'applicazione specifiche, adattate al carattere particolare dell'azione contemplata dal presente regolamento, per consentirne un'attuazione efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5, lettera a), definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1 e 5, lettera b) di cui all'articolo precitato, ossia la promozione dello sviluppo delle regioni in cui lo sviluppo è in ritardo nonché delle zone rurali.

2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti;

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT