Commission Regulation (EEC) No 3378/91 of 20 November 1991 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stocks for export and amending Regulation (EEC) No 569/88

Coming into Force21 November 1991
End of Effective Date14 December 2005
Celex Number31991R3378
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/3378/oj
Published date21 November 1991
Date20 November 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 21 November 1991
EUR-Lex - 31991R3378 - IT

Regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1991 pag. 0040 - 0045
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0164


REGOLAMENTO (CEE) N. 3378/91 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1991 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativi ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/91 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (6), dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, per tener conto delle esigenze di tali vendite e per garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

considerando che i quantitativi di burro delle attuali scorte pubbliche sono tali da indurre ad avvalersi di tutte le possibilità di smercio esistenti sul mercato di taluni paesi terzi, senza tuttavia perturbare il mercato mondiale;

considerando che è pertanto opportuno mettere a disposizione degli operatori taluni quantitativi di burro provenienti dalle scorte pubbliche e procedere a gare, per fissare in particolare i prezzi minimi di vendita nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalle Comunità; che si devono inoltre adottare alcune misure intese ad evitare che il burro venduto nel quadro del presente regolamento possa essere messo in libera circolazione nella Comunità;

considerando che, per ampliare la gamma delle possibilità di vendita su determinati mercati internazionali, è necessario disporre che detto burro possa essere esportato tal quale o trasformato;

considerando che gli operatori possono acquistare tale burro in tutta la Comunità; che si devono, di conseguenza, adattare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per esigenza di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3278/91 (8); che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato in magazzino anteriormente al 1o settembre 1990.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato tal quale oppure previa trasformazione.

Articolo 2

1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara permanente, garantita da ognuno degli organismi d'intervento per i relativi quantitativi di burro detenuto.

2. L'organismo di intervento pubblica un bando di gara, indicando in particolare:

a) i quantitativi di burro messi in vendita,

b) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

3. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo di intervento può provvedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 3

1. Nel periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento effettua gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per ognuna delle gare particolari scade il secondo e il quarto martedì di ogni mese, alle ore 12, escluso il quarto martedì di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. L'organismo di intervento aggiorna e tiene a disposizione...

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