Council Regulation (EC) No 1531/2002 of 14 August 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea, Malaysia and Thailand and terminating the proceeding regarding imports of colour television receivers originating in Singapore

Coming into Force30 August 2002
End of Effective Date30 August 2007
Celex Number32002R1531
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1531/oj
Published date29 August 2002
Date14 August 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 231, 29 August 2002
EUR-Lex - 32002R1531 - IT 32002R1531

Regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio, del 14 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 29/08/2002 pag. 0001 - 0028


Regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio

del 14 agosto 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Nell'aprile 1990, con regolamento (CEE) n. 1048/90(2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compresa tra 15,5 cm e 42 cm (in seguito denominati "televisori con schermo di piccole dimensioni"), originari della Repubblica di Corea (in seguito denominata "Corea").

(2) In seguito, nel luglio 1991, con regolamento (CEE) n. 2093/91(3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata "RPC").

(3) Nell'aprile 1995, con decisione 95/92/CE(4) la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in seguito denominati: "televisori a colori") originari della Turchia, procedimento che era stato avviato nel novembre 1992. Parallelamente, con regolamento (CE) n. 710/95(5) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Benché nel corso di questo procedimento si fosse stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era più giustificata, tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della RPC, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a detti paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo.

(4) Nel novembre 1998, con regolamento (CE) n. 2584/98(6) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 710/95 per quanto riguarda i dazi applicabili ai televisori a colori originari della RPC e della Corea onde tener conto delle conclusioni di cui al medesimo regolamento (CE) n. 710/95 secondo cui la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era motivata.

2. Inchieste di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio

(5) Dopo la pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(7) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di televisori a colori originari della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia, la Cooperativa dei produttori di televisori europei (Producers of European Televisions in Cooperation - Poetic) ha chiesto un riesame in previsione della scadenza delle misure esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito: "il regolamento di base").

(6) La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Tale richiesta conteneva inoltre una serie di informazioni da cui emergeva che i diversi mercati interessati e lo stesso prodotto in esame avevano subito significativi mutamenti nel corso degli ultimi anni. Tali informazioni, come pure le denunce in merito al dumping e al pregiudizio, hanno indotto la Commissione a concludere che dovesse essere effettuato anche un riesame intermedio sia del dumping che del pregiudizio in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(7) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio, in conformità dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(8) e ha aperto l'inchiesta.

3. Apertura di un procedimento antidumping relativo alla Turchia

(8) Il 15 luglio 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(9) (in seguito: "avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia o esportati da tale paese.

(9) Il procedimento era stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel giugno 2000 dalla Poetic per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre il 30 %, della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

4. Chiusura del procedimento antidumping relativo ai televisori a colori originari della Turchia

(10) Data la complessità delle norme specifiche in materia di origine applicabili alle importazioni di televisori a colori, non è stato possibile ultimare l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia entro il termine stabilito dall'articolo 7 del regolamento di base. Di conseguenza, gli aspetti del caso relativi al dumping, al pregiudizio e all'interesse della Comunità non hanno potuto essere esaminati adeguatamente, e non è stato pertanto possibile prendere in considerazione l'imposizione di misure antidumping provvisorie.

(11) L'inchiesta è quindi proseguita fino a raggiungere conclusioni definitive. Vista l'intenzione di ottenere una visione globale dell'impatto delle importazioni da tutti i paesi interessati sull'industria comunitaria, i dati raccolti nel corso dell'inchiesta riguardante la Turchia sono stati analizzati assieme a quelli raccolti nel quadro del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio delle misure istituite nei confronti della RPC, della Corea, della Malaysia, di Singapore e della Thailandia. Tuttavia, alla luce delle risultanze sull'origine illustrate di seguito (ai considerando da 40 a 44), la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping riguardante i televisori a colori originari della Turchia con decisione 2001/725/CE(10).

5. Parti interessate dalle inchieste

(12) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura delle inchieste i produttori comunitari denunzianti, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni, l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(13) Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati nonché diversi produttori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. A tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite, è stata offerta la possibilità di un'audizione.

(14) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nei paesi soggetti all'inchiesta di riesame, noti alla Commissione dalla richiesta di riesame e dalle precedenti inchieste, al paragrafo 5, lettere a) e b), dell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping.

(15) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori coreani, singaporiani, cinesi e thailandesi si sono manifestati presso la Commissione inviando le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Pertanto, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario per nessuno dei paesi interessati.

(16) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti negli avvisi di apertura. Hanno risposto ai questionari 5 produttori comunitari, 3 importatori non collegati, 5 società turche e i loro importatori collegati nella Comunità, 1 produttore esportatore thailandese e i suoi importatori collegati nella Comunità, e 8 società cinesi...

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