Council Regulation (EC) No 2584/98 of 27 November 1998 amending Regulation (EC) No 710/95 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in Malaysia, the People's Republic of China, the Republic of Korea, Singapore and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date02 December 1998
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 324, 02 December 1998
EUR-Lex - 31998R2584 - IT

Regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 02/12/1998 pag. 0001 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2584/98 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in seguito denominato «Regolamento di base», in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1048/90 (2) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, con la diagonale dello schermo compreso tra 15,5 cm e 42 cm, originari della Repubblica di Corea, in seguito denominati «televisori con schermo di piccole dimensioni».

(2) Con il regolamento (CEE) n. 2093/91 (3) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

(3) Con il regolamento (CE) n. 710/95 (4) il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm (in seguito denominati «televisori a colori») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Corea, di Singapore e della Thailandia. Nel corso di questo procedimento era stato stabilito che la distinzione tra apparecchi riceventi per la televisione in funzione delle dimensioni dello schermo non era più giustificata e, pertanto, il procedimento era stato iniziato nei confronti di tutti i televisori a colori, compresi quelli con schermo di piccole dimensioni. Tuttavia, in considerazione del fatto che erano già in vigore misure antidumping nei confronti dei televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea e della Repubblica popolare cinese, il campo di applicazione dell'inchiesta e dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 710/95 riguardo a questi paesi esportatori è stato limitato agli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm, ovvero ai televisori a colori a grande schermo.

B. INCHIESTE RELATIVE AL RIESAME

(4) Dopo la pubblicazione, nell'ottobre 1994, di un avviso di imminente scadenza del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Corea (5), nel dicembre 1994 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dalla associazione europea dell'industria dell'elettronica di consumo (EACEM), per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti in questione. La domanda conteneva elementi di prova dell'aumento del dumping, sulla base del confronto tra i prezzi del prodotto in questione venduto in Corea e i relativi prezzi all'esportazione nella Comunità. L'EACEM ha inoltre affermato che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza o di un'intensificazione del dumping. Riguardo al pregiudizio, la domanda conteneva elementi di prova della sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni coreane e dell'insufficiente redditività dell'industria comunitaria.

(5) Nel maggio 1995 l'EACEM, per conto degli stessi produttori comunitari, ha presentato una domanda di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3283/94 (6), sostituito dal regolamento di base, relativo alle misure antidumping applicabili ai televisori con schermo di piccole dimensioni originari della Repubblica popolare cinese.

La domanda conteneva elementi di prova dell'aumento del dumping, sulla base del confronto tra il valore normale costruito stabilito a Singapore (proposto come paese analogo) e i prezzi all'esportazione dei prodotti cinesi in questione nella Comunità. Riguardo al pregiudizio, l'EACEM ha presentato elementi di prova della sostanziale sottoquotazione dei prezzi da parte dei prodotti cinesi importati e dell'insufficiente redditività dell'industria comunitaria.

(6) Va inoltre rilevato che il regolamento (CE) n. 710/95 aveva concluso che tanto i televisori con schermo di piccole dimensioni quanto i televisori a colori a grande schermo potevano essere considerati come un unico prodotto. È stato quindi considerato che il campo di applicazione del riesame, oltre ai televisori a colori oggetto del regolamento (CEE) n. 1048/90 e del regolamento (CEE) n. 2043/91, doveva comprendere anche i televisori a colori oggetto del regolamento (CE) n. 710/95.

(7) In aprile e in agosto 1995, con due avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7) la Commissione ha annunciato l'apertura delle suddette inchieste di riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(8) Poiché i due riesami intermedi erano in corso al termine del periodo di applicazione delle misure relative ai televisori con schermo di piccole dimensioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di base, essi vertevano anche sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ovvero sugli aspetti inerenti alla scadenza.

(9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato.

(10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Hanno risposto ai questionari due società coreane (in seguito denominate «i due produttori-esportatori coreani che hanno collaborato»), dieci importatori comunitari collegati ai produttori-esportatori e quattro produttori comunitari.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle decisioni e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti

- Bang & Olufsen A/S, Struer, Danimarca;

- Grundig AG, Fürth, Germania, con stabilimenti e/o società consociate in Germania, Austria, Spagna e Italia;

- Philips Industrial Activities, Bruges, Belgio; Philips SpA, Monza, Italia, Philips Electronic Grand Publique, Dreux, Francia e società consociate per la vendita in Italia, Spagna, Francia e Germania;

- Thomson Multimedia, Courbevoie, Francia, con stabilimenti e/o società consociate in Francia, Spagna, Germania e Italia.

b) Esportatori/produttori

- LG Electronics Inc., Seoul (Repubblica di Corea);

- Samsung Electronics Co., Ltd, Seoul (Repubblica di Corea).

c) Importatori collegati agli esportatori/produttori

- LG Deutschland GmbH, Willich (Germania);

- LG Goldstar France SA, Lognes (Francia);

- Samsung Electronics GmbH, Sulzbach (Germania);

- Samsung Electronics (UK) Ltd, Surbiton (Regno Unito);

- Samsung Electronics France SA, Roissy (Francia);

- Samsung Electronics Svenska AB., Uppland (Svezia),

(12) Il periodo dell'inchiesta per la determinazione del dumping era compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 marzo 1995 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta»). La valutazione del pregiudizio riguardava il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1995.

(13) Le parti interessate sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un congruo termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO

1. Prodotto in esame

(14) I prodotti oggetto delle inchieste di riesame sono i televisori a colori con tubo incorporato, con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm.

L'inchiesta era stata aperta per i prodotti di cui ai codici NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 e 8528 10 66. Successivamente, i codici NC per il prodotto in questione sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (8). I prodotti per i quali è stato aperto il procedimento rientrano ora nei codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66.

(15) Il regolamento (CE) n. 710/95 ha confermato che tutti i televisori a colori con tubo incorporato e con la diagonale dello schermo superiore a 15,5 cm devono essere considerati come un unico prodotto, fatta eccezione per i televisori...

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