Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996 on data to be forwarded by the Member States and the monthly booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88

Coming into Force24 February 1996,16 October 1995
End of Effective Date15 October 2006
Celex Number31996R0296
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/296/oj
Published date17 February 1996
Date16 February 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 39, 17 February 1996
EUR-Lex - 31996R0296 - IT 31996R0296

Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0005 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 296/96 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (3), in particolare l'articolo 13,

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri mobilizzano essi stessi in mezzi finanziari occorrenti per coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, denominato in appresso FEAOG-sezione garanzia; che, in virtù dello stesso regolamento, la Commissione accorda unicamente anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dagli Stati membri;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei fondi stanziati per il FEAOG-sezione garanzia nel bilancio della Comunità, è indispensabile che ogni organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia;

considerando che occorre organizzare la trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un insieme di dati in merito alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia; che, a tal riguardo, occorre riconoscere che le comunicazioni relative ai dati quantitativi dovrebbero beneficiare di un certo margine d'inesattezza dovuto, tra l'altro, ai problemi amministrativi legati alla loro definizione; che la stessa osservazione è valida per le previsioni delle spese che, pur dovendo essere affidabili, rivestono per propria natura un carattere di approssimazione; che è opportuno, inoltre, non richiedere la comunicazione delle quantità relative ai rimborsi nel caso in cui ciò comporterebbe un carico amministrativo importante;

considerando che la regolamentazione agricola comunitaria prevede delle date limite per il pagamento degli aiuti ai beneficiari da parte degli Stati membri; che ogni pagamento intervenuto dopo tali termini regolamentari e il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato quale spesa irregolare e, di conseguenza, non può, in principio, essere oggetto di un anticipo sulla presa in conto; che allo scopo, tuttavia, di modulare l'impatto finanziario proporzionalmente al ritardo incorso nel pagamento, è opportuno graduare la riduzione degli anticipi in funzione dell'entità del ritardo constatato;

considerando che, nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i termini stabiliti per la trasmissione dei dati relativi alle spese o la coerenza di queste ultime, la Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE, può ritardare corrispondentemente il versamento degli anticipi sull'importo riconosciuto delle spese;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (5), dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (6) ha stabilito le norme e le condizioni che disciplinano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi sull'imputazione delle spese;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31; che non è opportuno procedere alla scissione dei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, data la loro complessità; che è pertanto necessario disporre che le spese risultanti dalle...

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