Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance

Coming into Force01 May 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0407
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/407/oj
Published date28 April 2011
Date27 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 28 April 2011
L_2011108IT.01001301.xml
28.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108/13

REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto).
(2) Con la decisione 97/836/CE l’Unione ha altresì aderito ai regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102.
(3) Con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione.
(4) Con la decisione 2000/710/CE del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l’omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.
(5) Con la decisione del Consiglio del 7 novembre 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 112 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED.
(6) Con la decisione 2001/395/CE del Consiglio (4), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H concernente l’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura.
(7) Con la decisione 2001/505/CE del Consiglio (5), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 105 concernente l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione.
(8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 116 relativo a prescrizioni uniformi concernenti la protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e al regolamento UNECE n. 118 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti il comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore.
(9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 121 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori e al regolamento UNECE n. 122 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento.
(10) Con la decisione 2005/614/CE del Consiglio (6), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 94 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e al regolamento UNECE n. 95 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale.
(11) Con la decisione 2006/364/CE del Consiglio (7), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 123 concernente l’omologazione dei sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli.
(12) Con la decisione 2006/444/CE del Consiglio (8), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 55 recante disposizioni concernenti l’omologazione dei componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli.
(13) Con la decisione 2006/874/CE del Consiglio (9), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 107 sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione.
(14) Con la decisione 2007/159/CE del Consiglio (10), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 125 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente.
(15) Con la decisione 2009/433/CE del Consiglio (11), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.
(16) In conformità della direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (12), i costruttori di veicoli che chiedono l’omologazione dei loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se conformarsi alle disposizioni delle pertinenti direttive o a quelle dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni delle direttive concernenti le parti di veicoli sono tratte dai corrispondenti regolamenti UNECE. I regolamenti UNECE sono costantemente modificati per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e le direttive devono essere regolarmente aggiornate per mantenerle allineate al contenuto dei corrispondenti regolamenti UNECE. Per evitare questa duplicità, il gruppo di alto livello CARS 21 ha raccomandato la sostituzione di varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE.
(17) La possibilità di applicare in via obbligatoria i regolamenti UNECE ai fini dell’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE è prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Secondo il regolamento (CE) n. 661/2009, l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE applicabili in via obbligatoria è da considerarsi un’omologazione CE ai sensi di tale regolamento e delle relative misure di attuazione.
(18) La sostituzione della legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE permette di evitare la duplicità non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un’omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale faciliterà l’accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e rafforzerà la competitività dell’industria dell’Unione.
(19) Il regolamento (CE) n. 661/2009 prevede pertanto l’abrogazione di varie direttive concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, che, ai fini dell’omologazione CE a norma di tale regolamento, devono essere sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE.
(20) Per questa ragione, è opportuno includere i regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, in cui sono elencati i regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria.
(21) Il regolamento (CE) n. 661/2009 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(22) I regolamenti UNECE elencati nell’allegato del presente regolamento devono applicarsi con decorrenza dalle date indicate all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.
(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati dal 1o novembre 2012.

2. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9 (13), si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria M1.

3. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 (14), o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1.

4. Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 1 dell’allegato V del regolamento (CE)...

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