Commission Regulation (EC) No 629/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 July 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0629
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/629/oj
Published date03 July 2008
Date02 July 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 03 July 2008
L_2008173IT.01000601.xml
3.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/6

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, tra cui metalli quali il piombo, il cadmio e il mercurio.
(2) È essenziale, nell'interesse della tutela della salute pubblica, mantenere il tenore di contaminanti a livelli tali da non suscitare preoccupazioni per la salute. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e tanto bassi quanto è ragionevolmente possibile, tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione e di agricoltura/pesca.
(3) Sulla base di nuove informazioni, le buone prassi di agricoltura e di pesca non consentono di mantenere i tenori di piombo, cadmio e mercurio di alcune specie acquatiche e di alcuni funghi a un livello tanto basso quanto è richiesto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. È pertanto opportuno modificare i tenori massimi fissati per tali contaminanti, mantenendo al tempo stesso un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.
(4) Elevate concentrazioni di piombo, cadmio e mercurio sono state rilevate in alcuni integratori alimentari, così come definiti all'articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (3) e notificate per mezzo del sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari (RASFF). È stato dimostrato che questi integratori alimentari possono contribuire in modo significativo all'esposizione al piombo, al cadmio e al mercurio degli esseri umani. Al fine di proteggere la salute pubblica, è pertanto opportuno fissare i tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio negli integratori alimentari. Questi tenori massimi devono essere sicuri e tanto bassi quanto ragionevolmente possibile, tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione.
(5) Le alghe marine fissano naturalmente il cadmio. Gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate o da prodotti derivati da alghe marine possono di conseguenza presentare tenori di cadmio più elevati di altri integratori alimentari. Per tenerne conto, è opportuno fissare un tenore massimo di cadmio più elevato per gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine.
(6) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare devono disporre di tempo per adeguarsi ai nuovi tenori massimi fissati per gli integratori alimentari. L'applicazione dei tenori massimi degli integratori alimentari deve essere pertanto differita.
(7) Una modifica della nota 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è necessaria per precisare che il tenore massimo fissato per la frutta non si applica alle noci.
(8) Nuove raccomandazioni in materia di controllo sono state introdotte dalla raccomandazione 2007/196/CE della Commissione, del 28 marzo 2007 sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti (4) e dalla raccomandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (5). È quindi opportuno completare le disposizioni sulla vigilanza e sulle relazioni del regolamento (CE) n. 1881/2006 facendo riferimento a queste nuove raccomandazioni. L'operazione di controllo relativa agli idrocarburi aromatici policiclici prevista dalla raccomandazione 2005/108/CE della Commissione (6) è stata completata. Di conseguenza, il riferimento a tale raccomandazione può essere soppresso.
(9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) nell'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle flatossine, alle diossine, ai PCB diossina-simili e ai PCB non diossina-simili, conformemente alle disposizioni della decisione 2006/504/CE della Commissione (7) e della raccomandazione 2006/794/CE della Commissione (8). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi all'acrilammide e al furano, conformemente alle disposizioni delle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (9) e 2007/331/CE (10).
2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I tenori massimi fissati ai punti 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 e 3.3.3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009. Essi non si applicano ai prodotti legalmente commercializzati prima di tale data. Spetta all'operatore del settore alimentare provare in quale data i prodotti sono stati commercializzati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 364, 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 32).

(4) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.

(5) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.

(6) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 43.

(7) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(8) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 24.

(9) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.

(10) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.»;


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) nella rubrica 3.1 (piombo), il punto 3.1.11 è sostituito dal punto seguente e viene aggiunto un nuovo punto 3.1.18:
«3.1.11 Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake) 0,30
3.1.18 Integratori alimentari (1) 3,0
2) la rubrica 3.2 (cadmio) è sostituita dal testo seguente:
«3.2 Cadmio
3.
...

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