86/474/EEC: Commission Decision of 11 September 1986 on the implementation of the on-the-spot inspections to be carried out in respect of the importation of bovine animals and swine and fresh meat from non-member countries

Published date30 September 1986
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 30 September 1986
EUR-Lex - 31986D0474 - IT

86/474/CEE: Decisione della Commissione dell'11 settembre 1986 relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 30/09/1986 pag. 0055 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0005


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1986

relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

(86/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 6,

considerando che, con la decisione 83/196/CEE dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), la Commissione ha fissato in maniera provvisoria le modalità dei controlli comunitari; che, vista l'esperienza soddisfacente acquisita nel corso dei controlli in luogo, è necessario stabilire definitivamente le modalità di tali controlli;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sotto la direzione della Commissione, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli di polizia sanitaria sul posto intesi ad accertare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 74/462/CEE, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2. Tali controlli vengono effettuati ogni tre anni in ciascuno dei paesi indicati nell'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Tuttavia, se motivi di ordine sanitario lo giustificano, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri...

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