Opinion of Advocate General Kokott delivered on 8 July 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:563 |
| Date | 08 July 2021 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
dell’8 luglio 2021(1)
Causa C-874/19 P
Aeris Invest Sàrl
contro
Comitato di risoluzione unico (CRU)
e
Causa C-934/19 P
Algebris (UK) Ltd,
Anchorage Capital Group LLC
contro
Comitato di risoluzione unico (CRU)
«Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Risoluzione del Banco Popular Español – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Adozione del programma di risoluzione – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Articolo 20 – Valutazione ai fini della risoluzione – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Valutazione provvisoria – Nozione – Necessità di una valutazione definitiva ex post – Tutela di azionisti e creditori – Rettifica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 – Principio del “no creditor worse off” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Tutela della proprietà»
I. Introduzione
1. Il tempo svolge un ruolo centrale nella risoluzione di una banca. Per evitare di creare incertezza nei mercati finanziari e presso gli investitori ed impedire i cosiddetti bank run, le autorità di risoluzione devono essere dotate del potere di decidere e attuare la risoluzione di una banca entro pochi giorni. La portata di una decisione del genere è significativa in quanto essa non solo comporta un’eventuale profonda alterazione degli assetti proprietari di azionisti e creditori, ma rende i fatti altresì in larga misura definitivi.
2. Con riguardo agli azionisti e ai creditori della banca interessata si verifica, pertanto, un cambiamento radicale nella precedente valutazione delle attività e delle passività della banca in difficoltà. Dal suo esito dipende la scelta degli strumenti di risoluzione applicabili e la misura in cui azionisti e creditori vengono chiamati a sopportare le perdite.
3. Nel caso del Banco Popular spagnolo, quale primo ente creditizio ad essere sottoposto, a livello europeo, a risoluzione nel 2017, il Comitato di risoluzione [in prosieguo: il «CRU» (Comitato di risoluzione unico)] è giunto alla conclusione che, per compensare le perdite di detta banca, fosse necessario, in primo luogo, annullare le azioni della banca e svalutare i crediti esistenti nei suoi confronti per un importo superiore a EUR 4 miliardi. Solo a seguito di ciò, tutte le attività, i diritti e le passività rimanenti potevano essere trasferiti al Banco Santander al prezzo simbolico di 1 euro. Le pertinenti valutazioni dovettero pertanto essere effettuate necessariamente entro margini di tempo molto stretti.
4. I presenti procedimenti di impugnazione vertono sulla questione se e, in caso affermativo, a quali condizioni i precedenti azionisti e creditori del Banco Popular possano chiedere l’effettuazione di una cosiddetta valutazione definitiva ex post, allorché i loro strumenti di capitale siano stati completamente svalutati o annullati e il Banco Popular, a seguito della fusione con il Banco Santander, abbia cessato di esistere.
II. Contesto normativo
5. Il contesto normativo di entrambe le impugnazioni è costituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (in prosieguo: il «regolamento SRM») (2).
6. I considerando da 56 a 64 di detto regolamento enunciano, per estratto, quanto segue:
«(56) La procedura di risoluzione dovrebbe concludersi in tempi brevi per perturbare il meno possibile i mercati finanziari e l’economia. (…)
(58) (…) obiettivo [della risoluzione] dovrebbe essere quello di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per le entità in dissesto e tutelare i depositanti.
(…)
(63) Per tutelare i diritti di azionisti e creditori è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’ente soggetto a risoluzione e (…) alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l’entità fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. (…) Prima di qualsiasi azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell’entità. Il diritto di ricorso avverso tale valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se esso verte anche sulla decisione di risoluzione. (…) dovrebbe inoltre essere effettuato un raffronto a posteriori, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento ricevuto da azionisti e creditori e quello che sarebbe stato riservato loro in una procedura ordinaria di insolvenza. Se risulta che, in pagamento dei loro crediti, azionisti e creditori hanno ricevuto una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato in una procedura ordinaria di insolvenza, è opportuno sancire il loro diritto a incassare la differenza ove richiesto dal presente regolamento. L’eventuale differenza dovrebbe essere versata dal Fondo istituito a norma del presente regolamento.
(64) (…) Il Comitato dovrebbe poter procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’entità in dissesto. Tale valutazione dovrebbe essere provvisoria e mantenersi valida fino al momento in cui sia condotta una valutazione indipendente».
7. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo dispone:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(…)
30. “strumento per la vendita dell’attività d’impresa”: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 24;
(…)
40. “fondi propri”: i fondi propri definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 [Capital Requirements Regulation, in prosieguo: il CRR(3)];
(…)
45. “strumenti del capitale primario di classe 1”: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all’articolo 31, paragrafo 1, del [CRR];
46. “strumenti aggiuntivi di classe 1”: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 52, paragrafo 1, del [CRR];
47. “strumenti di classe 2”: gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 63 del [CRR];
(…)
51. “strumenti di capitale pertinenti”: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2;
(…)».
8. L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento SRM elenca i «Principi generali che disciplinano la risoluzione» e dispone quanto segue:
«a) gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;
b) i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti a norma dell’articolo 17, salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento;
(…)
f) salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
g) nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall’articolo 29».
9. L’articolo 17 del regolamento de quo in combinato disposto con l’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE (Bank Resolution and Recovery Directive, in prosieguo: la «BRRD») (4) prescrive, inter alia, nel caso dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte del CRU, una cosiddetta responsabilità a cascata. Ne deriva, in sostanza, che è necessaria una svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nella misura indicata dalla valutazione in un determinato ordine e precisamente cominciando con le voci del capitale primario di classe 1, attraverso gli strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al capitale aggiuntivo.
10. L’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM prevede, sotto il titolo «Procedura di risoluzione», quanto segue:
«Il Comitato adotta un programma di risoluzione (…), qualora valuti (…) che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto.
b) considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 21 adottate nei confronti dell’entità, permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli.
c) l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5».
11. La «valutazione ai fini della risoluzione» è disciplinata dal successivo articolo 20 del medesimo regolamento:
«1. Prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un’entità di cui all’articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata.
2. Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e...
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