90/644/EEC: Commission Decision of 30 November 1990 on the clearance of the accounts presented by the Member States in respect of the expenditure for 1988 of the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

Published date14 December 1990
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 14 December 1990
EUR-Lex - 31990D0644 - IT

90/644/CEE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 1990, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0082 - 0096
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0266
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0266


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1990 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (90/644/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1988 ; che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987, che definisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune (3), l'esercizio 1988 è iniziato nel novembre del 1987 con l'esaurimento dei mezzi finanziari comunitari messi alla disposizione degli Stati membri ; che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2048/88, questo esercizio termina il 15 ottobre 1988;

considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione «garanzia» (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 (5), la decisione di liquidazione comprende la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione, riconosciute a carico del FEAOG, sezione «garanzia» ; che, conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 (6), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (7), il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 100 e 101 ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è contabilizzato come spesa in più o in meno su un articolo unico;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati, rispettivamente concesse ed intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ; che, stante le verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia» ; che gli importi dichiarati da ciscuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le...

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