HN v Sofiyska rayonna prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
Date15 September 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso di durata quinquennale – Condizioni ai fini dello svolgimento di un processo in assenza dell’interessato – Obbligo di presenziare al processo previsto dal diritto nazionale»

Nella causa C‑420/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 7 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2020, nel procedimento penale a carico di

HN,

con l’intervento di:

Sofiyska rayonna prokuratura,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, I. Ziemele, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per HN, da N. Nikolova, аdvokat;

– per il governo tedesco, da F. Halabi, M. Hellmann, R. Kanitz e J. Möller, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico di HN per uso di documenti falsi.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2008/115/CE

3 L’articolo 1 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

4 L’articolo 11, paragrafi 1 e 3, della direttiva in esame così dispone:

«1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

(...)

3. Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d’ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d’ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

(...)

In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall’emettere, revocare o sospendere un divieto d’ingresso.

In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d’ingresso per altri motivi».

Direttiva 2016/343

5 I considerando 9, 10, 35, 36 e 48 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore:

«(9) La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(10) Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(...)

(35) Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

(36) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio.

(...)

(48) Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] o della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».

6 L’articolo 1 di tale direttiva così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

7 L’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di detta direttiva è così formulato:

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

Diritto bulgaro

8 L’articolo 93 del Nakazatelen kodeks (codice penale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«NK»), è del seguente tenore:

«I termini e le espressioni riportati in appresso sono utilizzati nel presente codice nel senso seguente:

(...)

7) “Reato grave”: un reato punibile con una pena privativa della libertà superiore a cinque anni, con la pena dell’ergastolo o con l’ergastolo senza possibilità di commutazione.

(...)».

9 A norma dell’articolo 308 dell’NK:

«1. Chiunque rediga un falso documento ufficiale o falsifichi il contenuto di un documento ufficiale ai fini del suo utilizzo è punito, per falsità in atti, con una pena privativa della libertà fino a tre anni.

2. Se l’atto di cui al paragrafo 1 ha ad oggetto (...) documenti d’identità bulgari o stranieri (...), la pena privativa della libertà è fino ad otto anni».

10 L’articolo 316 dell’NK così dispone:

«La pena prevista nei precedenti articoli del presente capitolo è...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 27 October 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2022
    ...EU:C:2013:107, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 14 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) ......
  • LU v Minister for Justice and Equality.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...garantierten Niveau zurückbleibt (Urteil vom 15. September 2022, HN [Verfahren eines aus dem Hoheitsgebiet abgeschobenen Angeklagten], C‑420/20, EU:C:2022:679, Rn. 52 Drittens ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs unter der Wendung „Verhandlung …, die zu der Entscheidung geführt hat“......
  • CJ contre Openbaar Ministerie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 December 2022
    ...anwesend zu sein (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2022, HN [Verfahren eines aus dem Hoheitsgebiet abgeschobenen Angeklagten], C‑420/20, EU:C:2022:679, Rn. 54 bis 89 Sollte die vollstreckende Justizbehörde eines Mitgliedstaats also beschließen, die Übergabe einer gesuchten Pers......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 20 de abril de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...Obshtina Razlog (C‑376/21, EU:C:2022:472, point 51). 24 Voir arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, points 35, 52 et 25 Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Proc......
4 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 27 October 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 October 2022
    ...EU:C:2013:107, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 14 Sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) ......
  • LU v Minister for Justice and Equality.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...garantierten Niveau zurückbleibt (Urteil vom 15. September 2022, HN [Verfahren eines aus dem Hoheitsgebiet abgeschobenen Angeklagten], C‑420/20, EU:C:2022:679, Rn. 52 Drittens ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs unter der Wendung „Verhandlung …, die zu der Entscheidung geführt hat“......
  • CJ contre Openbaar Ministerie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 December 2022
    ...anwesend zu sein (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2022, HN [Verfahren eines aus dem Hoheitsgebiet abgeschobenen Angeklagten], C‑420/20, EU:C:2022:679, Rn. 54 bis 89 Sollte die vollstreckende Justizbehörde eines Mitgliedstaats also beschließen, die Übergabe einer gesuchten Pers......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 20 de abril de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...Obshtina Razlog (C‑376/21, EU:C:2022:472, point 51). 24 Voir arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, points 35, 52 et 25 Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Proc......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT