92/183/EEC: Commission Decision of 3 March 1992 laying down the general conditions to be complied with for the import of certain raw materials for the pharmaceutical processing industry, coming from third countries, which appear on the list established by Council Decision 79/542/EEC

Published date31 March 1992
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 31 March 1992
EUR-Lex - 31992D0183 - IT

92/183/CEE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 31/03/1992 pag. 0033 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0176


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 1992 che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio (92/183/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE (2), in particolare l'articolo 16 (2),

considerando che la direttiva 72/462/CEE consente agli Stati membri di autorizzare fino al 31 dicembre 1996 le importazioni di ghiandole ed organi, ivi compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, da paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/14/CEE della Commissione (4);

considerando che la direttiva 72/462/CEE prevede che vengano fissate condizioni generali per tali importazioni;

considerando che gli Stati membri possono essere autorizzati a importare tali materie prime dai paesi terzi ricompresi nell'elenco senza applicare le restrizioni relative a talune categorie di animali e di carni fresche, dato il trattamento che le materie prime subiranno dopo l'importazione;

considerando che le ghiandole e gli organi destinati all'industria farmaceutica devono essere considerati come materiale a basso rischio, ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (5); che la stessa direttiva prevede la registrazione degli stabilimenti di trasformazione farmaceutica che fanno uso di siffatti prodotti come materia prima;

considerando che le condizioni generali e la certificazione per le suddette importazioni devono garantire che la materia prima sia utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, eliminando così qualsiasi rischio di contaminazione degli allevamenti all'interno della Comunità; che tale garanzia possa essere attuata in modo soddisfacente soltanto se le spedizioni vengono controllate accuratamente;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (6), modificata dalla direttiva 91/496/CEE (7), prevede che le autorità veterinarie di destinazione vengano avvertite immediatamente in caso di spedizioni di prodotti animali che comportino un maggior rischio per la salute animale;

considerando che è possibile effettuare un controllo accurato mediante il sistema informatizzato Shift e secondo la procedura di notifica Animo, previsto dalla decisione della...

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