95/186/EC: Commission Decision of 24 May 1995 on marking and use of pigmeat in application of Article 9 of Council Directive 80/217/EEC

Published date31 May 1995
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 120, 31 May 1995
EUR-Lex - 31995D0186 - IT 31995D0186

95/186/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 1995, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 31/05/1995 pag. 0040 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1995 relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (95/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (3), in particolare l'articolo 10,

considerando che nel marzo 1995 le autorità veterinarie della Germania hanno dichiarato un'epidemia di peste suina classica in Bassa Sassonia;

considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 80/217/CEE, una zona di sorveglianza è stata immediatamente istituita intorno alle zone dei focolai;

considerando che tutte le strutture e gli allevamenti suini delle zone di sorveglianza venuti potenzialmente in contatto con l'infezione sono stati sottoposti a prove sierologiche e cliniche dalle quali è risultato che il virus non si è diffuso in queste zone;

considerando che le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che la Germania ha chiesto che venga adottata una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nelle zone di sorveglianza stabilite e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9...

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