96/1/EC: Commission Decision of 12 December 1995 amending for the second time Decision 95/186/EC on marking and use of pigmeat in application of Article 9 of Council Directive 80/217/EEC (Text with EEA relevance)
Published date | 03 January 1996 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 1, 3 January 1996 |
96/1/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1995 che modifica per la seconda volta la decisione 95/186/CE relativa alla marcatura e all' utilizzazione delle carni suine a norma dell' articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1996 pag. 0005 - 0005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1995 che modifica per la seconda volta la decisione 95/186/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/1/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (3), in particolare l'articolo 10,
considerando che nel maggio 1995 la Commissione ha adottato la decisione 95/186/CE relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (4) modificata dalla decisione 95/393/CE (5); che le disposizioni previste dalla decisione 95/186/CE si applicano fino al 1° dicembre 1995;
considerando che la Germania ha chiesto di prorogare fino al 1° giugno 1996 le disposizioni della decisione suddetta;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'articolo 5 della decisione 95/186/CE, la parola « dicembre 1995 » è sostituita da « giugno 1996 ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
(2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(4) GU n. L 120 del 31. 5. 1995, pag. 40.
(5)...
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