AB Volvo and DAF TRUCKS NV v RM.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:494
Date22 June 2022
Docket NumberC-267/20
Celex Number62020CJ0267
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUEDirettiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»

Nella causa C‑267/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di Léon, Spagna), con decisione del 12 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2020, nel procedimento

Volvo AB (publ.),

DAF Trucks NV

contro

RM,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Volvo AB (publ.), da N. Gómez Bernardo e R. Murillo Tapia, abogados;

– per la DAF Trucks NV, da C. Gual Grau, abogado, M. de Monchy e J.K. de Pree, advocaten, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e P. Vidal Martínez, abogados;

– per RM, da M. Picón González, procuradora, e I. San Primitivo Arias, abogado;

– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;

– per il governo estone, da A. Kalbus, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da S. Baches Opi, M. Farley e G. Meessen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, degli articoli 10 e 17 e dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), nonché del principio di effettività.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Volvo AB (publ.) e la DAF Trucks NV, da un lato, e RM, dall’altro lato, in merito a un ricorso proposto da RM avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE, constatata dalla Commissione europea, commessa da diversi costruttori di autocarri tra i quali la Volvo e la DAF Trucks.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Il considerando 47 della direttiva 2014/104 è del seguente tenore:

«Per rimediare all’asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l’efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l’effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito».

4 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Termini di prescrizione», così dispone:

«1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:

a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;

c) dell’identità dell’autore della violazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

5 L’articolo 17 della suddetta direttiva, intitolato «Quantificazione del danno», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili.

2. Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l’autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza».

6 L’articolo 21, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

7 L’articolo 22 della direttiva 2014/104, intitolato «Applicazione temporale», così recita:

«1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

8 L’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue:

«La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione». Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

9 Ai sensi dell’articolo 30 di tale regolamento, intitolato «Pubblicazione delle decisioni»:

«1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali».

Diritto spagnolo

10 Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 (BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848), come modificata dal Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126, del 27 maggio 2017, pag. 42820) (in prosieguo: la «legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017»):

«Il termine di prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza è di cinque anni».

11 L’articolo 76, paragrafi 2 e 3, della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, prevede quanto segue:

«2. «Se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili, i giudici hanno il potere di stimare l’ammontare del danno.

3. Fino a prova contraria, si presume che le infrazioni consistenti in cartelli causino un danno».

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