Fabio De Masi and Yanis Varoufakis v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1035
Date17 December 2020
Docket NumberC-342/19
Celex Number62019CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 dicembre 2020 (*)

«Impugnazione – Accesso ai documenti della Banca centrale europea (BCE) – Decisione 2004/258/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Eccezioni – Documento ricevuto dalla BCE – Consulenza di un prestatore esterno – Uso interno come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari – Diniego di accesso»

Nella causa C‑342/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 aprile 2019,

Fabio De Masi, residente in Amburgo (Germania),

Yanis Varoufakis, residente in Atene (Grecia),

rappresentati da A. Fischer-Lescano, Universitätsprofessor,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner e A. Korb, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione, i sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, De Masi e Varoufakis/BCE (T‑798/17, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:154), con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 16 ottobre 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa») che ha negato loro l’accesso al documento del 23 aprile 2015, redatto da un prestatore esterno su richiesta della BCE, intitolato «Risposte a quesiti riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea» (in prosieguo: il «documento controverso»).

Contesto normativo

Decisione 2004/258

2 I considerando 3 e 4 della decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalla decisione (UE) della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015 (GU 2015, L 84, pag. 64) (in prosieguo: la «decisione 2004/258»), sono così formulati:

«(3) Un accesso più ampio ai documenti della BCE dovrebbe essere garantito, preservando nel contempo sia l’indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali (BCN) prevista dall’articolo 108 del trattato e dall’articolo 7 dello statuto, sia la riservatezza di talune materie proprie dell’espletamento delle funzioni della BCE. Per tutelare l’efficacia del processo decisionale, comprese le consultazioni e le attività preparatorie interne, le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, a meno che l’organo competente decida di rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

(4) Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. (...)».

3 Ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della decisione summenzionata, ai fini della stessa decisione, per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle proprie politiche, attività o decisioni, come anche documenti provenienti dall’Istituto monetario europeo (IME) e dal Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea.

4 L’articolo 4 della decisione in parola, rubricato «Eccezioni», ai paragrafi 2, 3 e 5 così dispone:

«2. La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

– (...)

– (...) la consulenza legale,

– (...)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L’accesso a un documento elaborato o ricevuto dalla BCE per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa, o per scambi di opinioni tra la BCE e le BCN, le ANC o le AND, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

5. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate».

5 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale medesima decisione:

«Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BCE, presentare una domanda di conferma chiedendo al Comitato esecutivo della BCE di riconsiderare la posizione di quest’ultima. Inoltre, in assenza di risposta della BCE entro il termine di 20 giorni lavorativi previsto per il trattamento delle domande iniziali, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma».

Il regolamento (CE) n. 1049/2001

6 Il primo e il quarto considerando del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), così recita:

«(1) L’articolo 1, secondo comma[,] del trattato sull’Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

(...)

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE».

7 L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Eccezioni», ai paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue:

«2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

– (...)

– (...) la consulenza legale,

– (...)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

Fatti e decisione controversa

8 I fatti di causa sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 6 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

9 Con lettera del 24 aprile 2017 i sigg. De Masi e Varoufakis hanno chiesto alla BCE, sulla base della decisione 2004/258, l’accesso a tutti i pareri legali esterni che la BCE possa aver richiesto per esaminare le sue decisioni del 4 febbraio e del 28 giugno 2015 riguardanti l’erogazione di liquidità di emergenza concessa dalla Banca centrale greca a talune banche greche.

10 Con lettera del 31 maggio 2017 la BCE ha informato i ricorrenti che essa non aveva richiesto alcun parere legale per dette decisioni. Inoltre, essa li ha informati dell’esistenza del documento controverso.

11 Con lettera del 7 luglio 2017 i ricorrenti hanno chiesto alla BCE l’accesso a detto documento.

12 Con lettera del 3 agosto 2017 la BCE ha negato tale accesso sulla base, da un lato, dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258, e, dall’altro, dell’eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di tale decisione.

13 Con lettera del 30 agosto 2017 i ricorrenti hanno presentato una domanda di conferma di accesso al documento controverso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta decisione.

14 Con lettera del 16 ottobre 2017 la BCE ha confermato la sua decisione del 3 agosto 2017 di negare l’accesso al documento controverso sulla base delle stesse eccezioni indicate in detta decisione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 2017, i sigg. De Masi e Varoufakis hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

16 A sostegno di detto ricorso, i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258 e sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della medesima decisione.

17 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti in quanto infondato. Al termine dell’esame del secondo motivo, esso ha dichiarato, al punto 74 di detta sentenza, che la BCE aveva legittimamente potuto fondare il suo diniego di concedere l’accesso al documento controverso sull’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione 2004/258. Esso ha pertanto ritenuto che non fosse necessario esaminare il primo motivo vertente sull’eccezione al diritto di accesso prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, di tale decisione.

18 Per quanto riguarda la prima parte del secondo...

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