Pirelli & C. SpA contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:868
Docket NumberC-611/18
Celex Number62018CJ0611
Date28 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 ottobre 2020 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Poteri della Commissione europea in materia di ammende – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali – Beneficio d’ordine o di escussione – Competenza estesa al merito»

Nella causa C‑611/18 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2018,

Pirelli & C. SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Siragusa e G. Rizza, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Malferrari, P. Rossi, C. Sjödin e T. Vecchi, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, con sede in Milano, rappresentata inizialmente da C. Tesauro e L. Armati, avvocati, successivamente da V. Roppo e P. Canepa, avvocati,

interveniente in primo grado,


LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Kumin, presidente di sezione, T. von Danwitz e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2019,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, Pirelli & C. SpA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, Pirelli & C./Commissione (T‑455/14, non pubblicata, EU:T:2018:450; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la riguarda, e, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta con la decisione controversa.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

2 L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o [102 TFUE] (...)

(...)».

3 L’articolo 31 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Orientamenti del 2006

4 Il punto 27 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «Orientamenti del 2006») così dispone:

«Nella determinazione dell’ammenda la Commissione può prendere in considerazione circostanze che comportano un incremento o una riduzione dell’importo di base calcolato secondo le indicazioni della sezione 1. In questo caso essa si baserà su una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti».

5 Il punto 37 di detti Orientamenti prevede quanto segue:

«Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

Fatti e decisione controversa

6 I fatti all’origine della controversia, esposti ai punti da 1 a 20 della sentenza impugnata, possono, per le esigenze del presente procedimento, essere riassunti come segue.

7 La ricorrente, Pirelli & C. SpA, già Pirelli SpA, è una società italiana. Tra il 18 febbraio 1999 e il 28 luglio 2005, essa era la controllante (cd. «società madre») di Pirelli Cavi e Sistemi SpA (in prosieguo: «PirelliCS»), e successivamente di Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA (in prosieguo: «PirelliCSE»), che operavano nel settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei. Il 28 luglio 2005, la ricorrente ha ceduto quest’ultima società a GSCP Athena Energia Srl, una controllata indiretta di The Goldman Sachs Group, Inc. (in prosieguo: «Goldman Sachs»), una società americana. A seguito di tale cessione, PirelliCSE è stata rinominata Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, e poi Prysmian Cavi e Sistemi Srl (in prosieguo: «PrysmianCS»). Quest’ultima fa attualmente parte del gruppo Prysmian, la cui capofila è Prysmian SpA, che detiene PrysmianCS al 100%.

8 All’articolo 1 della decisione controversa, la Commissione europea ha constatato che la ricorrente e altre 25 società, ivi compresa PrysmianCS, Prysmian e Goldman Sachs, menzionate all’articolo 4 di detta decisione, avevano partecipato a un’intesa (in prosieguo: l’«intesa»), configurante un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore dei cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini (in prosieguo: l’«infrazione in questione»).

9 All’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della decisione controversa, la ricorrente è stata riconosciuta responsabile dell’infrazione in questione, in quanto società madre di PirelliCS e di PirelliCSE, per il periodo dal 18 febbraio 1999 al 28 luglio 2005. A questo scopo, la Commissione ha fatto ricorso alla presunzione dell’esercizio effettivo, da parte di una società madre, di un’influenza determinante sulle proprie controllate, quale elaborata dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione. Secondo tale giurisprudenza, nel caso particolare in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una propria controllata autrice di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società madre esercita effettivamente un’influenza siffatta (in prosieguo: la «presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante»).

10 Ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda dell’ammontare di EUR 67 310 000, in solido con PrysmianCS.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso mirante all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui questa la riguardava, nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.

12 A sostegno delle sue conclusioni intese all’annullamento della decisione controversa, la ricorrente ha dedotto sei motivi riguardanti, segnatamente: il primo, una violazione dell’obbligo di motivazione; il secondo, tra l’altro, una violazione del principio della responsabilità personale e della presunzione di innocenza; il terzo, l’inapplicabilità della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante; il quarto, la violazione del principio di proporzionalità; il quinto, l’erronea applicazione del principio della responsabilità solidale, il mancato adeguamento di tale principio al caso di specie, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento; il sesto, l’illiceità della decisione controversa per il fatto che la Commissione aveva accertato la responsabilità di PrysmianCS quale autrice diretta dell’infrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di esercitare la propria competenza giurisdizionale anche di merito, segnatamente al fine di concederle un beneficio d’ordine o di escussione relativamente all’ammenda che le era stata inflitta, in virtù del quale la Commissione avrebbe dovuto anzitutto chiedere il pagamento di tale ammenda a PrysmianCS e rivolgersi alla ricorrente soltanto in via subordinata, in caso di impossibilità di riscuotere da PrysmianCS l’importo dovuto.

13 Con ordinanza del 25 giugno 2015, il Tribunale ha autorizzato l’intervento di PrysmianCS a sostegno delle conclusioni della Commissione.

14 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.

15 Quanto al presunto difetto di motivazione della decisione controversa, il Tribunale ha precisato che risultava dai punti da 729 a 738 della decisione controversa che la ricorrente aveva detenuto quasi il 100% del capitale di PirelliCS e di PirelliCSE nel corso del periodo dal 18 febbraio 1999 al 28 luglio 2005, sicché giustamente la Commissione aveva ritenuto che potesse presumersi che la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante su dette società e che essa potesse dunque essere considerata responsabile del comportamento anticoncorrenziale di queste ultime. Il Tribunale ha inoltre statuito che la ricorrente non era legittimata a sostenere che il rigetto degli argomenti da essa sollevati, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, al fine di rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante su dette società nel corso del periodo dell’infrazione, non fosse stato sufficientemente motivato. Più in particolare, per...

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