The Goldman Sachs Group Inc. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:73
Docket NumberC-595/18
Date27 January 2021
Celex Number62018CJ0595
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

27 gennaio 2021 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un’altra – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Ente che controlla il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di un’altra società»

Nella causa C‑595/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2018,

The Goldman Sachs Group Inc., con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata da A. Mangiaracina, avvocatessa, e J. Koponen, advokat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, C. Sjödin, T. Vecchi e J. Norris, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Prysmian SpA, con sede in Milano (Italia),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, con sede in Milano,

rappresentate da C. Tesauro e L. Armati, avvocati,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, The Goldman Sachs Group Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la riguarda, e, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta.

Contesto normativo

2 L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (...)

(...)».

Fatti e decisione controversa

3 I fatti della controversia, che figurano ai punti da 1 a 22 e 47 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

4 La ricorrente, The Goldman Sachs Group, è una società con sede negli Stati Uniti che agisce in qualità di banca d’affari e società di collocamento sulle principali piazze finanziarie mondiali. Dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 è stata società controllante (indiretta) (cd. «società madre»), attraverso il fondo GS Capital Partners V (in prosieguo: il «fondo GSCP V») e altre società interposte, della Prysmian SpA, nonché della società controllata detenuta al 100% da quest’ultima, la Prysmian Cavi e Sistemi Srl (in prosieguo: la «PrysmianCS»), già Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA, poi Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl. La Prysmian e la PrysmianCS, due società con sede in Italia, costituiscono assieme il gruppo Prysmian, un attore mondiale del settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei.

5 Sebbene la partecipazione della ricorrente nel capitale della Prysmian fosse inizialmente del 100% delle azioni, il livello di tale partecipazione è diminuito, in seguito a due cessioni di azioni effettuate il 7 settembre 2005 e il 21 luglio 2006, per diventare, in un primo tempo, pari al 91,1%, poi, in un secondo tempo, pari all’84,4% fino al 3 maggio 2007, data in cui una parte delle azioni della Prysmian è stata quotata alla Borsa di Milano attraverso un’offerta pubblica iniziale (in prosieguo: l’«IPO»).

6 All’esito di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Commissione ha adottato, il 2 aprile 2014, la decisione controversa.

7 All’articolo 1 di tale decisione, la Commissione ha constatato che la ricorrente e altre 25 società, ivi comprese la Prysmian e la PrysmianCS, avevano partecipato a un’intesa, configurante un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, nel settore dei cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini (in prosieguo: l’«infrazione in questione»).

8 All’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), della decisione controversa, la ricorrente è stata riconosciuta responsabile dell’infrazione in questione, in quanto società madre della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia, per il periodo dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»).

9 A tale riguardo, la Commissione ha presunto, da un lato, che la Prysmian avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato durante tale periodo e, dall’altro, che la ricorrente avesse esercitato, tra il 29 luglio 2005 e il 3 maggio 2007, un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian e, di conseguenza, della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato.

10 Inoltre, la Commissione ha concluso, in base a un’analisi dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la ricorrente e tali società, che essa aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento sul mercato della Prysmian e, di conseguenza, della Prysmian Cavi e Sistemi Energia nel periodo dell’infrazione.

11 In tale contesto, come risulta dall’articolo 2, lettera f), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda dell’ammontare di EUR 37 303 000, in solido con la Prysmian e con la PrysmianCS.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui questa la riguardava, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.

13 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, la ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale cinque motivi, tra cui segnatamente il primo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione.

14 Con ordinanza del 25 giugno 2015, il Tribunale ha autorizzato l’intervento della Prysmian e della PrysmianCS a sostegno delle conclusioni della Commissione.

15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

16 Il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la Commissione si era correttamente basata, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 29 luglio 2005 e il 3 maggio 2007, su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente sul comportamento della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato.

17 Secondo il Tribunale, quando una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata, in particolare in combinazione con una partecipazione largamente maggioritaria al capitale di detta controllata, come nel caso di specie, tale società madre si trova in una situazione analoga a quella del proprietario esclusivo della controllata, di modo che la società madre è in grado di determinare la strategia economica e commerciale della controllata, pur non detenendo la totalità o la quasi totalità del capitale sociale di quest’ultima.

18 Il Tribunale ha inoltre dichiarato che la Commissione aveva potuto ritenere, senza incorrere in errore, che la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato durante tutto il periodo dell’infrazione in ragione, sotto un primo profilo, del potere, detenuto dalla ricorrente, di nominare i membri dei diversi consigli di amministrazione della Prysmian, sotto un secondo profilo, del potere della ricorrente di convocare gli azionisti della Prysmian alle assemblee e di proporre la revoca degli amministratori o dei consigli di amministrazione di quest’ultima, sotto un terzo profilo, delle deleghe di poteri degli amministratori del ramo di investimento diretto della divisione «Merchant Banking» («Principal Investment Area»; in prosieguo: la «PIA») della ricorrente in seno ai consigli di amministrazione della Prysmian e della loro partecipazione al comitato strategico di quest’ultima, sotto un quarto profilo, del fatto che la ricorrente riceveva regolari aggiornamenti e relazioni mensili da parte della Prysmian, sotto un quinto profilo, delle misure elencate dalla Commissione nella decisione controversa, volte a garantire la prosecuzione di un controllo decisivo da parte della ricorrente dopo l’IPO e, sotto un sesto profilo, della prova che la ricorrente si era comportata come un proprietario industriale.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

19 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– annullare, in tutto o in parte (ad esempio, da maggio 2007 o da novembre 2007, quando la ricorrente e le sue controllate detenevano rispettivamente solo il 45% e il 26% delle azioni della Prysmian) gli articoli da 1 a 4 della decisione...

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